Assistente alla comunicazione LIS e limite delle risorse disponibili (TAR Emilia-Romagna n. 254 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Educativo Individualizzato non è fonte autonoma di obbligazione finanziaria a carico del Comune. L’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 66/2017 attribuisce all’ente locale il compito di assicurare gli interventi di assistenza «nei limiti delle risorse disponibili», sicché la determinazione del fabbisogno operata dal Gruppo di Lavoro Operativo e trasfusa nel PEI non vincola l’ente alla copertura integrale. Sussiste però un nucleo invalicabile di garanzie minime che rende effettivo il diritto fondamentale all’istruzione e che non può essere compresso per ragioni di bilancio. Quando l’assistenza alla comunicazione in LIS costituisce condizione di accesso stesso alla scuola, la sua riduzione integra illegittimo esercizio della discrezionalità comunale. La posizione del privato resta di interesse legittimo, con esclusione dell’azione di condanna all’assegnazione delle ore.
Il Fatto
I genitori di due minori affetti da sordità prelinguale impugnano le determinazioni con cui il Comune ha riconosciuto a ciascun figlio dieci ore settimanali di assistente alla comunicazione esperto in LIS, a fronte delle ventisette ore di frequenza scolastica. Il fabbisogno era stato individuato dal Gruppo di Lavoro Operativo e recepito nel PEI aggiornato; la scuola aveva inoltrato la richiesta complessiva all’ente locale.
Il Comune si difende invocando l’insufficienza delle risorse: il riparto tra gli oltre trenta alunni disabili residenti, definito in sede di tavolo tecnico, avrebbe consentito di soddisfare parzialmente tutte le istanze. Con motivi aggiunti i ricorrenti impugnano anche gli atti endoprocedimentali conosciuti solo dopo il deposito in giudizio, deducendo l’incompetenza del tavolo tecnico e la vincolatività del PEI.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per l’omogeneità delle posizioni, il Collegio respinge l’istanza di estromissione del Ministero: l’istituto scolastico ha partecipato al tavolo tecnico e l’amministrazione scolastica interviene nel trasferimento delle risorse ai Comuni. Nel merito, la questione è se il risultato del GLO, trasfuso nel PEI, generi l’obbligo per il Comune di garantirne la copertura finanziaria integrale.
La risposta è negativa sul piano della regola generale. L’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 66/2017 e l’art. 10, comma 3 del medesimo decreto pongono espressamente il limite delle risorse disponibili; il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione opera come potenziamento, non come garanzia di integrale soddisfacimento. Il Collegio ritiene non condivisibile l’orientamento che, sul presupposto degli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., afferma senz’altro il diritto all’assistenza prevista dal PEI: tale lettura disapplica la legge vigente senza investire la Corte costituzionale e comprime l’autonomia finanziaria dell’ente.
Il bilanciamento è ricostruito attraverso la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la giurisprudenza costituzionale. La sentenza n. 36 del 1982 e la sentenza n. 53 del 2013 escludono la tirannia di un diritto sugli altri; la sentenza n. 80 del 2010 individua un nucleo indefettibile di garanzie e impone di differenziare per tipologia di disabilità; la sentenza n. 62 del 2020 qualifica quel nucleo come non finanziariamente condizionabile, confermato dalla sentenza n. 275 del 2016.
Da qui la verifica in concreto. L’assistenza LIS non è sostegno all’apprendimento, ma veicolo fisico di accesso all’istruzione: senza traduttore la presenza a scuola dei minori sarebbe del tutto inutile. Il tavolo tecnico, pur legittimamente costituito, avrebbe dovuto cogliere questa particolarità ed escludere la riduzione del monte ore. L’azione del Comune ha quindi compresso il nucleo invalicabile del diritto allo studio, non comprimibile per ristrettezze di bilancio.
Ne segue l’annullamento, in parte qua, della tabella di riparto, della nota del 13.09.2023 e del verbale presupposto, con riedizione del potere da parte del Comune. È invece rigettata la domanda di condanna all’assegnazione delle ore: la situazione soggettiva è di interesse legittimo, e il giudice non può sostituirsi a valutazioni discrezionali riservate all’amministrazione. Spese compensate per la natura interpretativa della questione.
Nota della Redazione
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