Requisiti psico-fisici nel concorso: irrilevante l’intervento correttivo successivo alla visita medica (TAR Sardegna n. 284 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, i requisiti di idoneità psico-fisica devono essere posseduti dal candidato al momento in cui viene sottoposto alla visita medica di idoneità, secondo le scansioni temporali fissate dal bando. La legittimità del giudizio della commissione sanitaria si riferisce a quel momento e non può essere inficiata da fattori sopravvenuti che modifichino lo stato psico-fisico dell’interessato, come l’esecuzione di trattamenti o interventi terapeutici. La verificazione disposta in sede giurisdizionale può verificare solo l’attendibilità e la correttezza metodologica del giudizio amministrativo, non sostituirsi ad esso con una nuova valutazione dell’idoneità. Diversamente opinando si altererebbe la par condicio competitorum e la infungibilità temporale degli accertamenti concorsuali, incombendo sul candidato l’onere di rimuovere per tempo gli ostacoli all’ammissione.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per il reclutamento di Agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. All’esito delle prove scritta e pratica-orale si collocava in posizione utile in graduatoria. Sottoposto alle visite mediche per l’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dal bando, veniva giudicato non idoneo al reclutamento sulla base di un referto che segnalava un deficit visivo e una patologia del tubo digerente riconducibile alle cause di inidoneità del D.M. n. 198 del 30 giugno 2003. Da qui l’esclusione dalla graduatoria e l’impugnazione degli atti consequenziali.

Il ricorrente contestava l’esito della visita, producendo documentazione medica attestante un visus conforme alle prescrizioni della lex specialis e l’assenza di lesioni suggestive di malattia infiammatoria intestinale. Il Tribunale disponeva una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., affidata a un collegio medico-legale integrato da uno specialista gastroenterologo, finalizzata ad accertare il visus, la sussistenza dell’ileite terminale e l’eventuale incidenza sulle ordinarie attività di servizio.

La Motivazione della Corte

La verificazione concludeva per la compatibilità delle attuali condizioni del ricorrente con il reclutamento, sia sul versante visivo sia su quello gastroenterologico. Il Collegio rileva tuttavia un dato decisivo: il ricorrente si era sottoposto, in epoca successiva alla visita concorsuale, a un intervento di chirurgia refrattiva per correzione del difetto visivo, conseguendo un visus di 10/10 che al momento della visita non possedeva.

Il Tribunale ricostruisce i due principi che governano la materia: la riserva all’Amministrazione delle verifiche tecnico-specialistiche, tanto più in ambito concorsuale, e la par condicio competitorum. La verificazione giurisdizionale può servire unicamente a controllare che la commissione medica abbia adottato una metodologia corretta; può essere oggetto di approfondimento istruttorio solo l’attendibilità del giudizio, mentre è escluso che si giunga a una nuova valutazione dell’idoneità del candidato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di concorsi per le Forze armate e i Corpi di polizia — disciplina applicabile alla fattispecie — i requisiti di idoneità fisica devono essere posseduti al momento della visita medica, non potendo le valutazioni essere inficiate da fattori sopravvenuti (Cons. Stato n. 2771/2006, n. 2936/2005, nn. 6405 e 6394 del 2004, n. 4808 del 2003; TAR Lazio n. 6436/2008). Richiama altresì il principio per cui è irrilevante l’eventuale miglioramento delle condizioni di salute dovuto a successivi trattamenti, dovendo i requisiti essere posseduti alla scadenza del termine del bando e comprovati al momento dell’accertamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4228 del 2020).

Ne deriva che il visus di 10/10 accertato in sede di verificazione costituisce verosimilmente l’esito dell’intervento chirurgico e non può integrare un requisito che il ricorrente non possedeva alla data della visita concorsuale. L’organismo verificatore, intervenuto a distanza di mesi, non ha rilevato difetti metodologici nell’operato della commissione e ha solo affermato la compatibilità attuale della condizione, senza poter compiere alcun accertamento riferito alla visita, essendo il quadro clinico irreversibilmente modificato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *