Revoca porto d’armi per abuso alcol richiede prognosi di pericolosità concreta (TAR Trentino-Alto Adige n. 118 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di affidabilità richiesta per l’autorizzazione di polizia in materia di armi è di natura prognostica e preventiva e può fondarsi anche su circostanze penalmente irrilevanti, purché idonee a delineare un quadro complessivo di inaffidabilità secondo il criterio del “più probabile che non”, e non secondo la certezza penalistica. Tuttavia il diniego o la revoca non possono essere giustificati da un episodio isolato e risalente di abuso di alcol, privo di collegamento con l’uso o il maneggio delle armi, né da mere formule apodittiche. La congruenza della prognosi negativa presuppone una istruttoria completa, una disamina della personalità e del percorso di vita dell’interessato e una motivazione che ne dia conto in modo logico-argomentativo.

Il Fatto

Il ricorrente chiede il rinnovo del proprio porto d’armi alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nelle more del procedimento la Questura gli comunica l’avvio del procedimento e i motivi ostativi, rilevando a suo carico una segnalazione di guida in stato di ebbrezza e ritenendo tale condotta incompatibile con il possesso della licenza di porto d’armi.

L’interessato non replica entro i termini. Il Questore rigetta quindi la domanda e il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Trentino-Alto Adige, deducendo il difetto di istruttoria, la mancata considerazione degli elementi favorevoli, l’illogicità e l’insufficienza della motivazione. L’amministrazione resiste e chiede la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione degli atti di assenso in materia di armi come eccezione al divieto generale di portare e possedere armi, desumibile dal art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110 del 1975. Richiamando la Corte costituzionale n. 440 del 1993, il TAR ricorda che il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma una deroga operante solo verso soggetti dei quali esista piena sicurezza circa il buon uso delle armi, con controllo amministrativo più penetrante rispetto ad altri provvedimenti permissivi.

Il giudice amministrativo riconosce all’autorità un ampio margine di apprezzamento, confermato dalla Corte costituzionale n. 109 del 2019, ma precisa che l’ampiezza del potere non esonera da un sindacato pieno sui fatti e sul processo decisionale. Come affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 10618 del 2023, è preclusa solo la sostituzione della valutazione tecnica dell’amministrazione; una verifica intensa resta necessaria per escludere l’arbitrio e assicurare la tutela piena ed effettiva ex art. 113 Cost.

Nel merito, la pronuncia distingue la disciplina dell’alcol da quella delle droghe. Sulla scorta del d.m. 28 aprile 1998, la verifica dell’idoneità psicofisica richiede che il titolare sia esente da dipendenze, comprese quelle alcoliche o da stupefacenti. Tuttavia, mentre il consumo di droghe, anche solo occasionale, può escludere l’idoneità, per l’alcol rileva solo il consumo abituale o abusivo, non qualsiasi assunzione.

Il Collegio applica quindi il principio consolidato secondo cui un episodio isolato di abuso di alcol, non inserito in un più ampio contesto di instabilità comportamentale, non è sufficiente a negare l’affidabilità, richiamando i precedenti Cons. Stato, Sez. III, n. 7830 del 2022, TAR Torino n. 319 del 2020 e, in linea con la propria giurisprudenza, TAR Bolzano n. 86 del 2026 e n. 220 del 2017. Il fatto contestato risale a circa quattro anni prima e non presenta alcun nesso con il maneggio delle armi; l’interessato non è più stato segnalato per abuso alcolico e risulta una positiva valutazione di idoneità della commissione medica in sede di rilascio della patente di guida.

Da qui l’accoglimento del ricorso: la prognosi negativa dell’amministrazione non poggia su un’istruttoria accurata e completa né su una motivazione idonea a giustificare, sul piano logico-argomentativo, il giudizio di inaffidabilità, con conseguente annullamento degli atti impugnati e condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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