Buoni fruttiferi postali: carenza informativa non sospende prescrizione del diritto al rimborso (ABF Collegio di Milano n. 3725 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna del foglio informativo e le carenze informative dell’intermediario non impediscono a quest’ultimo di eccepire l’intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali allorché ne venga richiesto il pagamento. Il termine prescrizionale decorre dalla scadenza del titolo e si interrompe solo per effetto di idonei atti interruttivi, non già per l’incertezza soggettiva del titolare circa le modalità di esercizio del diritto. Ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., l’impossibilità di far valere il diritto rileva quale fatto impeditivo solo se deriva da cause giuridiche, non da ostacoli di mero fatto o da impedimenti soggettivi. Il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM e il relativo contenzioso amministrativo non incidono sul quadro civilistico della prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di erede dell’originario intestatario, chiede il rimborso di tre buoni fruttiferi postali — serie CB emesso il 15.09.1999, serie CE emesso il 04.11.2000 e un terzo titolo emesso il 21.05.2001, ciascuno per Lire 5.000.000 — il cui pagamento è stato rifiutato dall’intermediario per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente lamenta la violazione degli obblighi informativi su caratteristiche, funzionamento e scadenze dei titoli e la mancata consegna del foglio informativo. Da ciò fa derivare la responsabilità dell’intermediario per mala gestio, con diritto alla restituzione del capitale e al risarcimento del danno, dovuto anche qualora la prescrizione fosse maturata. L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro per materia e ratione temporis e, nel merito, deduce la maturazione della prescrizione decennale dalla scadenza dei singoli titoli.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Sulla competenza per materia richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022. Sulla competenza temporale osserva che la questione va risolta avendo riguardo alla domanda proposta: la causa petendi si incentra sull’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati, e si controverte della prescrizione di tale diritto. Si tratta di vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, anche se sorto prima del sesto anno precedente al ricorso.
Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11113/2025, secondo cui la violazione della regola di condotta che radica la competenza temporale può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti, cui gli obblighi informativi sono funzionali. Nella specie il ricorrente chiede il rimborso per capitale e interessi senza tener conto della prescrizione opposta come effetto della prospettata violazione dei doveri informativi: l’Arbitro è dunque competente sulla domanda di rimborso, ma non lo sarebbe su una domanda risarcitoria radicata sulla carenza informativa al momento dell’acquisto.
Quanto al provvedimento sanzionatorio dell’AGCM e alla sua conferma da parte del TAR Lazio, il Collegio ribadisce che tale questione non assume rilevanza ai fini della decisione sulla prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo e si perfeziona automaticamente, a prescindere da eventuali carenze informative. La sanzione e il contenzioso amministrativo non modificano il quadro civilistico, disciplinato dal termine decennale del D.M. 6 ottobre 2004.
Nel merito, l’esame dei titoli evidenzia l’annotazione della data di sottoscrizione, la dicitura “A TERMINE” sul fronte e sul retro e, per le serie CB e CE, un’etichetta con la serie e la relativa disciplina. Le scadenze sono individuate al 15.09.2010, 04.11.2010 e 31.05.2008, con prescrizioni rispettivamente al 15.09.2020, 04.11.2020 e 31.05.2018; i primi due termini sono prorogati al 31.07.2021 per effetto della normativa emergenziale Covid-19 di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 34, comma 3.
Il decorso della prescrizione non è impedito dalla mancata consegna del foglio informativo, che può rilevare solo per la serie AA2, né dalle carenze informative: rilevano solo idonei atti interruttivi, nella specie non risultanti. Il Collegio richiama Cass. n. 21905 del 2025, Cass. n. 1687 del 2025 e Cass. n. 13343 del 2022, secondo cui l’impossibilità ex art. 2935 cod. civ. riguarda solo gli impedimenti di natura legale, non l’incertezza sulle modalità di esercizio del diritto. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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