Estinzione anticipata della cessione del quinto (ABF Collegio di Palermo n. 1373 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il consumatore che estingue anticipatamente il debito ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo i principi affermati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 e confermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. La commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie dell’art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. è dovuta, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione, restando salve le ipotesi di esclusione del comma 3. La richiesta di sospensione del procedimento per pendenza di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia non può essere accolta, non essendo prevista dalle Disposizioni ABF né configurandosi un’ipotesi di litispendenza in senso proprio.

Il Fatto

Il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2025, in corrispondenza della rata n. 49, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2020. Chiede il rimborso complessivo di € 1.343,43, oltre interessi legali dal reclamo, a titolo di quota non maturata delle spese di istruttoria e della commissione di intermediazione creditizia, oltre alla commissione di estinzione anticipata di € 231,37, alle eventuali quote indebitamente trattenute e a € 200,00 per assistenza professionale.

L’intermediario chiede in via preliminare la sospensione del ricorso per la pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito eccepisce che il finanziamento non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, che i principi della sentenza Lexitor non si applicano ai contratti anteriori al 25 luglio 2021 e che i costi up front non sono rimborsabili. Contesta inoltre la domanda sulla commissione di estinzione e sulle spese di assistenza tecnica.

La motivazione del Collegio

Sulla richiesta di sospensione, il Collegio osserva che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione il giudice che lo ha sollevato, ma non altro organo giurisdizionale o extragiudiziario dinanzi al quale penda una controversia analoga. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione solo in ipotesi specifiche, tra le quali non rientra quella invocata; manca inoltre una litispendenza in senso proprio, per difetto di comunanza di parti. L’intermediario non ha prodotto prova dell’avvenuto radicamento del giudizio di rinvio.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 aveva modificato l’art. 125-sexies T.U.B., prevedendo il rimborso proporzionale alla vita residua per i soli contratti successivi alla sua entrata in vigore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui richiamava le norme secondarie di trasparenza e vigilanza, chiarendo che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor era possibile e doverosa già prima dell’intervento del 2021.

Da qui il richiamo alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con criterio integrativo secondo equità in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale. Tali principi restano fermi anche dopo la conversione del d.l. n. 104/2023.

Nel caso concreto, spese di istruttoria e commissione di intermediazione hanno natura up front. Detratti i rimborsi già ricevuti, il Collegio riconosce al ricorrente € 814,46, oltre interessi legali dal reclamo.

La domanda di rimborso della commissione di estinzione è invece rigettata: la vita residua supera l’anno, l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è superiore a € 10.000,00, e il ricorrente non ha allegato il carattere ingiustificato dell’addebito. Richiamati i principi delle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 e n. 11679/2021, il Collegio esclude anche il rimborso delle quote di ammortamento, non provate, e delle spese di assistenza professionale, mancando la necessità oggettiva del ricorso a un legale e la prova del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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