Il consolidamento della posizione dello studente iscritto comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Abruzzo n. 214 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La situazione dello studente che, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, si sia immatricolato al corso di laurea e abbia superato con esito positivo esami universitari deve ritenersi consolidata. Il documentato superamento degli esami comprova la realizzazione dell’esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale e determina il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla neppure in caso di reiezione delle domande. Tale consolidamento impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e dell’interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo richiamato dall’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 264/1999.
Il Fatto
La controversia trae origine dal procedimento di ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi dell’Università degli Studi dell’Aquila per l’anno accademico 2024/25, disciplinato da un regime di accesso programmato. Alcuni candidati, già laureati presso il medesimo ateneo, non risultavano inclusi nella graduatoria di merito approvata con decreto dell’8 novembre 2024 a seguito della procedura di riapertura dei termini bandita con decreto rettorale dell’ottobre 2024 per la copertura di posti residui. I candidati esclusi impugnavano la graduatoria e gli atti presupposti, deducendo, tra l’altro, la violazione della disciplina nazionale sull’accesso programmato di cui alla legge n. 264/1999, censurando la modalità di selezione prescelta, fondata sulla valutazione del curriculum e della media ponderata, in luogo del previo superamento di apposite prove di verifica della preparazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato che gli interessati, in seguito all’ordinanza cautelare favorevole che aveva riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris, si erano immatricolati al corso di laurea magistrale e avevano sostenuto con esito positivo alcuni esami. Tale circostanza, dichiarata dalla difesa dei ricorrenti e non contestata dall’ateneo resistente, ha costituito il presupposto fattuale della decisione.
Il Collegio ha richiamato il principio del c.d. consolidamento, affermando che il positivo superamento degli esami universitari comprova la realizzazione dell’esigenza formativa perseguita con il giudizio e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato. In questa prospettiva, la permanenza degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio di conservazione degli atti giuridici e risulta conforme all’interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.
La pronuncia ha inoltre valorizzato l’esigenza di tutela dell’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato che abbia superato le prove. A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5728 del 2022 e la giurisprudenza ivi citata, nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 2009.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo gli interessati conseguito lo status definitivo di studenti del corso di laurea magistrale per la cui ammissione avevano agito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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