L’annullamento dell’autotutela non consente al giudice di rimodellare gli atti reviviscenti (C.G.A.R.S. n. 388 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che accoglie il ricorso avverso un provvedimento di annullamento d’ufficio per tardività ne dispone la caducazione nei limiti della domanda, senza potersi spingere a interpretare o conformare il contenuto degli atti amministrativi reviviscenti. L’annullamento giurisdizionale dell’autotutela, in particolare se fondato sull’esaurimento del relativo potere per decorso del termine massimo, ripristina la situazione giuridica preesistente e comporta la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli rimossi, che riacquistano la loro originaria efficacia con il contenuto e la portata che erano loro propri. È pertanto affetta da ultrapetizione, e viola il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., la statuizione con cui il giudice ridefinisce in senso restrittivo la portata di tali atti, invadendo la sfera di discrezionalità amministrativa e pronunciandosi su poteri non ancora esercitati.
Il Fatto
L’attuale appellante è proprietario di una unità immobiliare inserita in un complesso edilizio realizzato in forza di concessioni degli anni Ottanta, assistite dai relativi pareri paesaggistici favorevoli. Varianti successive furono autorizzate dal Comune senza il preventivo nulla osta paesaggistico e un parere negativo del 1995 non venne superato. Per regolarizzare il complesso venne presentata istanza di regolarizzazione e domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, definita con una perizia di stima del 2020 e un parere favorevole del 2021.
Con nota del 14 giugno 2023 la Soprintendenza annullava in autotutela quegli atti favorevoli e, in via consequenziale, adottava il diniego della compatibilità per la posizione del proprietario. Il T.A.R. Sicilia accolse il ricorso contro l’autotutela, ritenendola tardiva ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma respinse la domanda di annullamento del diniego e, in motivazione, “precisò” d’ufficio che gli atti reviviscenti non valevano per l’intero progetto. Da qui l’appello, limitato a quella precisazione e al diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto il thema decidendum, delimitato dal principio tantum devolutum quantum appellatum, alla sola legittimità della statuizione con cui il T.A.R. ha interpretato restrittivamente la portata degli atti favorevoli tornati in vigore dopo l’annullamento dell’autotutela. La statuizione sull’illegittimità del provvedimento di ritiro per violazione del termine decadenziale non è contestata e deve ritenersi definitiva.
Il giudice di primo grado era chiamato a pronunciarsi unicamente sulla legittimità dell’atto di autotutela. Accertatane l’illegittimità, il sindacato giurisdizionale doveva considerarsi esaurito. L’effetto dell’annullamento è la reviviscenza ex tunc degli atti rimossi, che riacquistano piena efficacia con il contenuto e la portata originari.
La Corte richiama l’art. 34, comma 1, c.p.a., che consente l’annullamento del provvedimento impugnato nei limiti della domanda, e il successivo comma 2, che pone il divieto assoluto di ultrapetizione e di invasione della riserva di amministrazione, vietando al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Tali norme definiscono il perimetro dell’intervento giurisdizionale, volto a sindacare l’esercizio già manifestato del potere, non a sostituirsi all’Amministrazione.
La statuizione con cui il T.A.R. ha escluso che la reviviscenza implicasse un accertamento di compatibilità per l’intero progetto costituisce un’indebita invasione della sfera di discrezionalità amministrativa: il giudice non può ridefinire la portata di atti la cui efficacia è stata meramente ripristinata. Si tratta di una statuizione ultronea, eccedente i limiti del potere decisorio, non funzionale alla definizione della controversia. Il Collegio richiama i principi affermati nella sentenza di questa Sezione n. 316 del 23 maggio 2026, resa in una parallela controversia sul medesimo complesso edilizio.
Ripristinata la piena efficacia della perizia e del parere favorevole, viene meno il fondamento del diniego consequenziale, adottato in stretta dipendenza dall’annullamento generale: anche tale provvedimento è affetto da illegittimità derivata e va annullato. La sentenza è riformata in questa parte, con espunzione del passaggio motivazionale, ferma restando la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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