Autotutela oltre i dodici mesi per false rappresentazioni del privato (Cons. Stato n. 8010 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 contempla due distinte fattispecie che consentono l’annullamento d’ufficio oltre il termine di dodici mesi: le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà false o mendaci e le false rappresentazioni dei fatti. Il superamento del termine per queste ultime non presuppone un accertamento penale definitivo, essendo sufficiente che la difformità tra fattispecie rappresentata e realtà sia accertata dall’amministrazione con i propri mezzi. L’assoluzione nel processo penale dai reati di falsità ideologica e contraffazione di opera d’arte non esclude pertanto la configurabilità della falsa rappresentazione. Le parti del procedimento sono tenute alla buona fede e alla collaborazione, con obbligo reciproco di fornire ogni contributo utile all’accertamento dei fatti rilevanti.

Il Fatto

Nel 2012 la proprietà di un dipinto attribuito in un primo momento a “copia” di Caravaggio otteneva dall’Ufficio Esportazione di Milano un attestato di libera circolazione per un valore dichiarato di ventimila euro. Nel 2014, al rientro dell’opera dal Regno Unito, veniva rilasciato il certificato di avvenuta spedizione, con attribuzione a Caravaggio e collaboratori e valore di un milione e cinquecentomila euro. Nel 2018 un ulteriore attestato “a scarico” consentiva il trasferimento a Ginevra per la cessione.

Acquisiti documenti in precedenza sconosciuti, il Ministero annullava in autotutela l’attestato del 2018 e gli atti presupposti. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. La proprietà ha proposto appello, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e del limite temporale di cui all’art. 21-nonies, anche in ragione dell’assoluzione intervenuta in sede penale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla lettura consolidata dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, che distingue le due ipotesi segnalate dall’uso della disgiuntiva. Per le false rappresentazioni dei fatti non serve l’accertamento giudiziario della falsità: è sufficiente che l’amministrazione la riscontri inequivocabilmente. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 1926 del 2024 e Cons. Stato, sez. IV, n. 2329 del 2021.

L’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Milano non vale dunque ex se a escludere la fattispecie. La pronuncia penale si fonda sulla distinzione tra attribuibilità e autenticità dell’opera, mentre l’autotutela non si regge sull’accertamento dell’attribuzione al Caravaggio, ancora sub iudice, ma sulla complessiva condotta degli istanti. Hanno assunto valenza decettiva le indicazioni fornite su proprietà, valore, provenienza e dimensioni del dipinto.

La Corte passa in rassegna le difformità: l’opera presentata come di proprietà di un antiquario e poi risultata della ricorrente; il prezzo di acquisto di diecimila euro a fronte dei valori dichiarati; le misure indicate in modo ondivago; il mutamento di attribuzione e valore non segnalato nel 2014, con omissione dell’attestato del 2012. A ciò si aggiungono l’imminente mostra del settembre 2012 e le costose indagini diagnostiche e il restauro su una tela qualificata come copia priva di valore.

Quanto alle garanzie partecipative, il Consiglio richiama l’art. 7, comma 1, l. n. 241/1990: la comunicazione di avvio non è dovuta in presenza di particolari esigenze di celerità, nella specie ravvisabili nell’esigenza di evitare la fuoriuscita dell’opera dal Paese. Opera inoltre l’art. 21-octies, comma 2: l’amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non sarebbe stato diverso, con onere del privato di allegare gli elementi conoscitivi pretermessi. Irrilevante, infine, è l’omissione dell’avviso quando l’interessato abbia comunque avuto conoscenza del procedimento.

Il profilo relativo all’asserita abnormità dell’autotutela, articolato solo in memoria di replica, è dichiarato inammissibile. L’appello è respinto, con integrale condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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