Astreinte negata per la Carta docente: esecuzione affidata al commissario (TAR Lombardia n. 4683 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia costituisce ragione sufficiente per respingere la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte non è istituto di applicazione automatica: la specialità del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e la rilevanza degli interessi pubblici integrano quelle «altre ragioni ostative» che, secondo l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, si aggiungono al limite della manifesta iniquità. La complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica del docente, affidata a una pluralità di soggetti e a strutture centralizzate, e la natura meramente eventuale del beneficio concorrono a escludere la misura coercitiva. Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, una volta decorso inutilmente, legittima l’azione di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formato sulla sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, ha accertato il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e degli scatti retributivi, con equiparazione al personale di ruolo e inquadramento nella corretta fascia stipendiale, condannando l’amministrazione al relativo computo.

La sentenza è passata in giudicato; notificata al Ministero, non ha ricevuto alcun adempimento. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente chiede la condanna all’esecuzione, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica il presupposto dell’ottemperanza nella mancata esecuzione del titolo e nel decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. La sentenza è stata notificata in data 08/02/2026 e il ricorso è stato notificato in data 14/06/2026: il termine di centoventi giorni risulta inutilmente decorso.

Il ricorso è quindi accolto. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato. Al commissario è riconosciuta la facoltà di ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso.

La domanda di astreinte è invece respinta. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che, nel riconoscere l’astratta ammissibilità dell’istituto nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ha previsto il limite autonomo delle «altre ragioni ostative», distinto da quello della manifesta iniquità del codice di rito civile, in considerazione della specialità del debitore pubblico e dei vincoli normativi e di bilancio.

Su questa base il Tribunale ritiene che nel caso concreto sussistano molteplici ragioni ostative, in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamata. L’esecuzione delle sentenze relative alla Carta elettronica del docente implica un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, tra cui gli uffici territoriali e le società di cui il Ministero si avvale ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016; la fase finale è affidata a strutture centralizzate operanti a livello nazionale. Il ritardo è pertanto ricondotto alla eccezionale mole del contenzioso seriale. Il beneficio, per la modestia dell’ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce i presupposti della misura coercitiva.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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