L’ATF non può introdurre depositi petrolchimici: illegittima la rilocalizzazione in area portuale (TAR Liguria n. 328 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento tecnico funzionale di cui all’art. 5, comma 5, legge n. 84/1994 può introdurre solo modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree. L’inserimento in ambito portuale di un deposito destinato allo stoccaggio di prodotti chimici e petrolchimici, per volumi e caratteristiche delle sostanze movimentate, eccede il perimetro dell’ATF e richiede una variante ex art. 5, comma 4. L’incremento dei carichi ambientali connesso a sostanze pericolose e infiammabili, assoggettate al regime Seveso ter, non è compatibile con la natura non sostanziale dell’ATF. Resta inoltre applicabile il divieto di costruire depositi costieri di oli minerali sulle calate dei porti posto dall’art. 15 d.m. 31 luglio 1934, in difetto dei presupposti e delle deroghe ivi previsti.
Il Fatto
La società controinteressata chiedeva all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale l’assegnazione, tramite accordo sostitutivo ex art. 18, legge n. 84/1994, di un’area portuale di circa 77.000 mq a ponte Somalia, per rilocarvi i propri depositi di prodotti chimici ubicati nel quartiere di Genova-Multedo. Allegava una proposta di ATF volta a inserire la funzione “C5” negli ambiti S2 e S3, dove il piano ammetteva solo le funzioni “C1” e “C2”.
L’operazione era prevista nel programma straordinario di investimenti approvato dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera ai sensi dell’art. 9-bis d.l. n. 109/2018, con contributo di 30 milioni di euro. Le ricorrenti, titolari di concessioni demaniali per depositi di rinfuse liquide, presentavano domanda concorrente, dichiarata “improcedibile e recessiva”, e impugnavano le delibere dell’Autorità, gli atti commissariali e il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, contestando anche la legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge le eccezioni preliminari. Quanto al ricorso collettivo, sussistono l’assenza di conflitto di interessi e l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, secondo il richiamato indirizzo del Cons. Stato, sez. IV, n. 1775 del 2023. Il ricorso cumulativo è ammissibile per la connessione funzionale che lega i diversi atti alla medesima operazione, come affermato da TAR Campania, Napoli, n. 6133 del 2023 e TAR Lazio, Roma, n. 7450 del 2023. Le ricorrenti hanno legittimazione e interesse quali concorrenti pretermesse.
Nel merito, il Collegio esamina prioritariamente gli atti commissariali, presupposto dell’intera operazione. La rilocalizzazione non è coerente con le finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali dell’art. 9-bis d.l. n. 109/2018: risponde a esigenze di rigenerazione urbana, estranee agli obiettivi del programma straordinario, come confermato dalla nota commissariale del 6 ottobre 2021. Gli atti di approvazione sono pertanto illegittimi nelle parti in cui includono l’intervento e vi destinano le risorse.
Passando all’ATF, il presupposto della modifica non sostanziale è fallace. I depositi contengono anche prodotti petrolchimici, come risulta dalla relazione tecnica allegata all’istanza; tali prodotti non rientrano nella funzione “C5”, ma in quella petrolifera di cui all’art. 7, n. 6, delle norme di attuazione del PRP, con conseguente alterazione della caratterizzazione funzionale delle aree. Alle stesse conclusioni conduce il profilo ambientale: le linee guida ministeriali del 2017 ammettono l’ATF solo quando i carichi tecnici e ambientali non mutano in modo significativo, mentre i prodotti movimentati presentano rischi di infiammabilità e pericolosità ambientale, con applicazione del d.lgs. n. 105/2015.
Rileva inoltre la violazione dell’art. 15 d.m. 31 luglio 1934: difettano l’interramento dei serbatoi, la separazione dei bacini, la distanza di 500 metri dal mare e qualsiasi deroga. La norma non può ritenersi implicitamente abrogata dal progresso tecnico-scientifico. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei decreti commissariali nei limiti indicati, delle delibere dell’Autorità e del parere conclusivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici; spese compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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