Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Abruzzo n. 306 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, sottoscritta anche dalla difesa della parte resistente, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo in tal caso dichiarare l’improcedibilità in ossequio al principio dispositivo. La piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente permane sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. La declaratoria di improcedibilità non preclude la compensazione delle spese, specie se richiesta congiuntamente dalle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Tortoreto, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco, nel dicembre 2019, gli ha ordinato — in qualità di proprietario — di eseguire opere di pulizia per il ripristino delle condizioni igieniche dell’area di pertinenza del fabbricato, ove si trovavano animali. Il ricorso, depositato nel maggio 2020, deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, con istanza di sospensione dell’efficacia.
Il decreto monocratico del maggio 2020 ha respinto l’istanza cautelare; il Comune si è costituito chiedendo la reiezione. All’udienza camerale del giugno 2020 la causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari. Nel gennaio 2025 la difesa del ricorrente ha depositato una nota, sottoscritta per accettazione anche dalla difesa comunale, con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo pronuncia consequenziale e compensazione delle spese. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione essenzialmente processuale: quali effetti produce la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa congiuntamente dalle parti prima della decisione. Il richiamo è agli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente l’improcedibilità e la compensazione delle spese.
Il Tribunale muove dal riconoscimento della piena disponibilità dell’azione in capo al ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Entro tale perimetro la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, in questa evenienza, «non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire», non può che dichiarare l’improcedibilità.
Il percorso argomentativo si àncora al principio dispositivo, espressamente richiamato: la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice decidere nel merito. Il Collegio conforta l’assunto con un indirizzo giurisprudenziale consolidato, richiamando T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 971 del 2011, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 33224 del 2010 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4288 del 2015.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva la sussistenza di giusti motivi, anche in ragione della richiesta congiunta delle parti, e dispone l’integrale compensazione tra le parti. Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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