Emersione lavoro irregolare: attività edile esclusa e requisiti reddituali (TAR Liguria n. 323 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare quando il datore di lavoro, in sede procedimentale, ammette che il lavoratore ha prestato attività senza soluzione di continuità alle dipendenze di imprese esercenti un settore escluso dall’ambito applicativo della disciplina, non assumendo rilievo la diversa qualificazione indicata nell’istanza. L’errore materiale del precedente difensore non è configurabile quando le dichiarazioni sono circostanziate e reiterate in distinti paragrafi della memoria. Il requisito redditizio va valutato con riferimento all’anno antecedente alla presentazione dell’istanza, e la sua carenza impedisce la regolarizzazione. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la sussistenza dei requisiti al momento dell’istanza e la cessazione del rapporto per fatti sopravvenuti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha rigettato l’istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 e qualificato come collaborazione familiare. Il diniego si fondava su due rilievi: la mancata integrazione dei requisiti reddituali, avendo il datore di lavoro percepito un reddito inferiore alla soglia prevista in relazione alla composizione del nucleo familiare, e l’emersione, dalle osservazioni del lavoratore successive al preavviso di rigetto, che l’attività era stata svolta alle dipendenze dell’impresa edile del medesimo datore.

Il ricorrente ha dedotto che la Prefettura avrebbe dovuto considerare il reddito dell’anno antecedente, superiore alla soglia, e che il riferimento all’attività edile costituiva un errore materiale del precedente difensore. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto; l’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla memoria trasmessa dal datore di lavoro il 30 maggio 2023, con cui lo stesso ha dato atto che il lavoratore aveva prestato attività, senza soluzione di continuità, dapprima alle dipendenze di un’impresa individuale e poi di una s.n.c., entrambe esercenti attività edile. Poiché il settore edile è escluso dall’ambito applicativo della disciplina sull’emersione ai sensi dell’art. 103, comma 3, del d.l. n. 34/2020, la qualificazione di collaboratore familiare contenuta nell’istanza risulta smentita dalla stessa parte istante.

Il Collegio esclude la configurabilità dell’errore materiale invocato dal ricorrente: le osservazioni sull’attività svolta alle dipendenze delle due imprese edili sono circostanziate e contenute in due distinti paragrafi della memoria. Parimenti inverosimile è ritenuta la tesi della collaborazione familiare, posto che il nucleo del datore di lavoro è composto solo dalla moglie, non risultante svolgere attività lavorativa, e da un figlio minore.

Il Tribunale ritiene inoltre precluso il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale titolo è limitato alle ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all’avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro, sempre che i requisiti fossero sussistenti al momento della presentazione dell’istanza. Nel caso concreto l’attività svolta non rientrava tra quelle per cui la regolarizzazione è ammessa.

La motivazione del provvedimento di rigetto è pertanto, sotto questo assorbente profilo, immune da censure, avendo dato atto dell’insussistenza, per stessa ammissione dell’istante, dei presupposti dell’istanza. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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