Convertibilità permesso protezione speciale in lavoro subordinato dopo decreto Cutro (TAR Emilia-Romagna n. 328 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023 non elimina la facoltà di conversione per i titoli già rilasciati e in corso di validità. La disciplina transitoria del comma 3 del medesimo art. 7 mantiene espressamente ferma tale facoltà, ove ne ricorrano i requisiti di legge. L’Amministrazione che dichiari irricevibile l’istanza sul solo presupposto dell’intervenuta abrogazione applica erroneamente la normativa vigente. Il giudice annulla il provvedimento, salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di verificare i requisiti sostanziali.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, con scadenza fissata al 13 aprile 2024. Disponendo di un’occupazione, ha chiesto in data 25 febbraio 2024 la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

La Questura di Bologna ha dichiarato irricevibile l’istanza con decreto del 3 aprile 2024, notificato il 10 aprile 2024, sul presupposto dell’avvenuta abrogazione della norma che prevedeva la convertibilità. La ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo l’errata applicazione degli artt. 7, commi 2 e 3, d.l. n. 20/2023, degli artt. 6 e 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32 d.lgs. n. 25/2008.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso e muove dalla constatazione che il permesso per protezione speciale è espressamente annoverato tra i titoli convertibili dall’art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, nella versione previgente, con la sola eccezione dei casi in cui siano state applicate le cause di diniego ed esclusione connesse alla pericolosità sociale del richiedente.

Il Tribunale richiama i propri precedenti (sentenze n. 552 e n. 410 del 2023) e la sentenza del TAR Veneto n. 1812/2022, per affermare che la convertibilità discende dalla specularità delle norme: il comma 3 dell’art. 32 rinvia espressamente alla disciplina dell’art. 6, comma 1-bis. Ne deriva un’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui, al ricorrere delle condizioni dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del TUI, lo straniero può ottenere un titolo suscettibile di conversione a prescindere dal procedimento seguito.

La Corte affronta poi l’eccezione fondata sulla sopravvenuta disciplina del c.d. decreto Cutro. L’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, ha abrogato la disposizione sulla convertibilità. Tuttavia il comma 2 del medesimo articolo fa salva la disciplina previgente per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore, mentre il comma 3 prevede che i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, in corso di validità, siano rinnovati una sola volta e che resti ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti.

Nel caso concreto il titolo era in corso di validità sia al momento della presentazione dell’istanza sia all’entrata in vigore del decreto. Trova quindi applicazione il comma 3 dell’art. 7. Il provvedimento è pertanto illegittimo, perché l’Amministrazione non ha considerato la disciplina transitoria e non ha valutato i requisiti sostanziali per il rilascio del nuovo titolo.

Il ricorso è accolto e l’atto annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, attesa l’insistenza dell’Amministrazione su un indirizzo ormai superato dalla giurisprudenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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