Improcedibilità del ricorso avverso atti presupposti dopo atto conclusivo del procedimento (TAR Liguria n. 324 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso ai sensi dell’art. 5, comma 5, legge n. 84/1994 nel testo modificato dal d.l. n. 76/2020, costituisce l’atto conclusivo del procedimento di adeguamento tecnico funzionale del piano regolatore portuale, non essendo previsti ulteriori atti di approvazione. Poiché tale parere è soggetto a silenzio-assenso decorso il termine di quarantacinque giorni, la sua mancata impugnazione nel termine decadenziale lo rende inoppugnabile. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso proposto avverso gli atti presupposti di adozione della proposta di ATF, dal cui annullamento non deriverebbero concreti vantaggi al ricorrente. L’onere di indicare la data di conoscenza del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 40, comma 1, cod. proc. amm., grava sul ricorrente e, se non assolto, non fa sorgere l’onere probatorio a carico delle controparti.
Il Fatto
Una società chiedeva all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale l’assegnazione, tramite accordo sostitutivo ex art. 18, legge n. 84/1994, di un’area portuale di circa 77.000 mq presso ponte Somalia, per rilocalizzarvi i propri depositi di prodotti chimici. La richiesta allegava una proposta di adeguamento tecnico funzionale volta a inserire la funzione C5 negli ambiti interessati, ove il vigente piano regolatore portuale ammetteva solo le funzioni C1 e C2.
Il Comitato di gestione adottava la proposta con deliberazione n. 89 del 2021 e, con successiva deliberazione n. 104, dichiarava improcedibili e recessive le domande concorrenti, tra cui quella di due società che ricorrevano al TAR. Le ricorrenti impugnavano anche il parere n. 47/2022 del Consiglio superiore dei lavori pubblici con motivi aggiunti, notificati il 13 giugno 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo, sollevata dalla controinteressata solo con la memoria di replica. L’eccezione è inammissibile: nel rispetto del contraddittorio, con la memoria di replica non possono introdursi nuove eccezioni, ma solo controdedurre alle argomentazioni di controparte.
Passando ai motivi aggiunti, il TAR ricorda che la prova della tardività dell’impugnazione deve essere rigorosa e spetta a chi la eccepisce, tenuto a dimostrare la data di piena conoscenza dell’atto da parte della controparte, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. II, n. 617 del 2024. Il lungo lasso di tempo trascorso e l’interesse manifestato dalle ricorrenti non bastano, di per sé, a dichiarare la tardività, né risulta comprovata la pubblicazione del parere.
Tuttavia, osserva il Collegio, l’oggettiva difficoltà di provare la conoscenza anticipata non può consentire al ricorrente di agire ad libitum, aggirando i termini decadenziali. Il punto di equilibrio è nell’art. 40, comma 1, cod. proc. amm., che impone al ricorrente di indicare la data di conoscenza del provvedimento impugnato, come precisato da TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1376 del 2020. Nel caso di specie le ricorrenti non hanno indicato tale data: non sorge quindi l’onere probatorio a carico delle controparti e i motivi aggiunti sono irricevibili.
Da ciò deriva l’improcedibilità del ricorso principale. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non essendo previsti ulteriori atti di approvazione, assume il ruolo di atto conclusivo del procedimento, peraltro soggetto a silenzio-assenso. Divenuto inoppugnabile, esso rende priva di utilità l’impugnazione degli atti presupposti. Le spese sono compensate in ragione della natura meramente in rito della pronuncia.
Nota della Redazione
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