Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è impugnabile (TAR Liguria n. 325 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di adeguamento tecnico funzionale disciplinato dall’art. 5, comma 5, legge n. 84/1994, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce l’atto conclusivo del procedimento, essendo venuta meno l’approvazione regionale che in precedenza lo chiudeva. Il parere è soggetto a silenzio-assenso decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta. Ne consegue che la sua mancata impugnazione determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso gli atti di adozione della proposta di ATF. La tesi secondo cui occorrerebbe un ulteriore atto di amministrazione attiva che faccia proprio il parere non trova riscontro nella lettera della legge né nel procedimento concretamente svoltosi. L’eventuale sovrabbondanza di prescrizioni contenute nel parere può fondare una censura di legittimità, ma non muta la natura di atto conclusivo e il conseguente onere di impugnazione.
Il Fatto
Una società titolare di concessione demaniale su una banchina portuale, con scadenza al 30 giugno 2025, utilizzata per operazioni di sbarco e imbarco di prodotti forestali, ha impugnato le deliberazioni con cui il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale ha adottato la proposta di adeguamento tecnico funzionale presentata da altra società per ricollocare i propri depositi chimici in area portuale, nonché il parere favorevole del Comune e la successiva nota sindacale.
La ricorrente ha dedotto la necessità di una variante-stralcio in luogo dell’ATF, l’aumento del carico ambientale con obbligo di VIA e VAS, la violazione dei divieti in materia di depositi costieri e delle prescrizioni del piano di rischio aeroportuale, oltre a vizi propri della seconda deliberazione e allo sviamento di potere del Sindaco. Le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici a definizione del procedimento di ATF.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, applicando il criterio della ragione più liquida per esigenze di economia processuale, esamina in via prioritaria l’eccezione di improcedibilità. La ricorrente, pur ammettendo di conoscere il parere, ne ha contestato la necessità di impugnazione qualificandolo come atto non vincolante e privo di natura provvedimentale, con capacità lesiva soltanto mediata dall’atto che lo recepisce.
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. Nella versione anteriore al d.l. n. 76/2020, l’art. 5, comma 5, legge n. 84/1994 prevedeva che la procedura semplificata si concludesse con un atto di approvazione della Regione. A seguito della novella, sull’ATF adottato dal Comitato di gestione si acquisisce il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende espresso positivamente.
Da qui la conclusione del Collegio: venuta meno l’approvazione regionale, il parere assume il ruolo di atto conclusivo del procedimento, peraltro soggetto a silenzio-assenso. La sua mancata impugnazione comporta l’improcedibilità del ricorso anteriormente proposto avverso gli atti di adozione della proposta di ATF.
Il Tribunale respinge l’argomento difensivo della ricorrente. La necessità di un ulteriore atto di amministrazione attiva che faccia proprio il parere non trova riscontro nella lettera della legge né nel procedimento concretamente sviluppatosi. Quanto alla quantità di rilievi e prescrizioni contenuti nel parere, il Collegio osserva che essa avrebbe potuto fornire occasione per una specifica censura di legittimità, ma non vale a mutare la natura di atto conclusivo e dunque l’onere di impugnazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. La natura meramente in rito della pronuncia e la particolarità della vicenda inducono il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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