Reddito da emersione: utili s.r.l. non distribuiti non contano (TAR Lombardia n. 185 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica del requisito reddituale richiesto per l’emersione del lavoro irregolare, non costituisce reddito del datore di lavoro la quota di utili maturati da una s.r.l. o s.r.l.s. che non sia stata oggetto di distribuzione ai soci. La presenza di un utile di bilancio non ne determina automaticamente l’attribuzione al socio: la distribuzione deve essere disposta con apposita deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2478-bis, comma 3, cod. civ., con la conseguenza che, in difetto, gli utili restano alla società e sono accantonati a riserva. La disciplina vale anche per le società a responsabilità limitata semplificata, per il richiamo dell’art. 2463-bis, comma 5, cod. civ. Il provvedimento prefettizio che su tale rilievo confermi il rigetto della domanda è pertanto legittimo.
Il Fatto
La Prefettura di Brescia ha rigettato, con decreto del 9.9.2021, la domanda di emersione presentata da un datore di lavoro a favore della ricorrente, sua connazionale, per assistenza alla persona e lavoro domestico. Il rigetto si fondava sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva rilevato una discordanza tra il reddito dichiarato nel modello 730 per il 2019 e quello complessivo indicato nella domanda, oltre alla mancata indicazione del livello di inquadramento contrattuale della lavoratrice.
La ricorrente ha impugnato quel decreto, deducendo di avere nel frattempo precisato il livello contrattuale e che il reddito familiare del datore di lavoro comprendeva i proventi della società di cui egli era socio. Il TAR ha dapprima ordinato all’Amministrazione una relazione istruttoria, rimasta inadempiuta, e poi disposto un remand perché la Prefettura vagliasse le circostanze dedotte. La Prefettura ha adottato un nuovo provvedimento, confermando il rigetto: il reddito del nucleo familiare risultava inferiore alla soglia di euro 27.000 fissata dall’art. 9 del d.m. 27.5.2020, non essendo dimostrato in che misura gli utili della società fossero attribuibili al datore di lavoro quale persona fisica. Contro questo secondo decreto la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento originario è stato sostituito dal nuovo decreto, che costituisce conferma propria, adottata all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova valutazione del requisito reddituale. La controversia si concentra quindi sui motivi aggiunti.
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta che la Prefettura non abbia computato, nella capacità reddituale del datore di lavoro, il reddito derivante dalla partecipazione nella società, della quale egli risultava socio secondo la visura camerale storica prodotta in causa.
Il motivo è infondato. Il Collegio afferma che la presenza di un utile nel bilancio di una s.r.l. non comporta automaticamente la sua distribuzione ai soci. La distribuzione deve essere appositamente disposta con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, ai sensi dell’art. 2478-bis, comma 3, cod. civ.. La regola è opposta a quella delle società di persone, nelle quali l’approvazione del rendiconto fa sorgere un vero e proprio diritto del socio alla distribuzione degli utili. Se non distribuiti, gli utili della s.r.l. rimangono alla società e vengono accantonati a riserva.
Tale disciplina si applica anche alle s.r.l.s., alle quali, per l’art. 2463-bis, comma 5, cod. civ., si applicano ove non diversamente disposto le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Nel caso concreto non risulta che gli utili maturati nel 2019 dalla società siano stati distribuiti ai soci e siano dunque entrati pro quota nella disponibilità del datore di lavoro: quegli utili non possono essere considerati reddito percepito dal medesimo.
Ne consegue che il reddito del nucleo familiare, nel 2019, era inferiore alla soglia minima richiesta per l’accoglimento della domanda di emersione e che il provvedimento impugnato è legittimo. Le spese sono compensate, stante la soccombenza virtuale dell’Amministrazione sul ricorso principale e la soccombenza reale della ricorrente sui motivi aggiunti; essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dei compensi del difensore è rinviata a separato provvedimento presidenziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.