Atipicità e difetto di istruttoria nel decreto di approvazione dello stralcio POB (TAR Calabria n. 1396 del 13.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di bonifica di un sito di interesse nazionale, il Ministero dell’ambiente non può imporre alla Regione di avviare la modifica della prescrizione contenuta nel PAUR sul destino finale dei rifiuti, trattandosi di potere afferente alla competenza regionale ex art. 27-bis cod. ambiente e di provvedimento atipico, lesivo del principio di tipicità e nominatività. La prescrizione sul conferimento fuori Regione, recepita nel decreto ministeriale di approvazione del progetto di bonifica, è riformabile solo dal MASE con provvedimento di secondo grado, all’esito di un procedimento coerente e nel contraddittorio delle parti interessate. Il provvedimento che impone l’avvio dei lavori nel rispetto di un vincolo dichiarato invalicabile e contestualmente ordina la sua rimozione è contraddittorio e perplesso. Il commissario straordinario non può ordinare il conferimento in una specifica discarica, esulando dai profili di competenza attribuiti dal decreto di nomina.

Il Fatto

La Regione Calabria ha impugnato il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 27 dell’1 agosto 2024, con cui si è conclusa positivamente la conferenza di servizi e si è approvato lo stralcio del progetto operativo di bonifica “Fase 2” del SIN di Crotone – Cassano – Cerchiara, presentato dalla società tenuta alla bonifica. Il progetto originario prevedeva depositi preliminari D9 e D15, per i quali era stato rilasciato il PAUR con la prescrizione che il sito di smaltimento finale fosse individuato fuori Regione; prescrizione poi recepita nel decreto ministeriale di approvazione del POB Fase 2.

La ricorrente ha dedotto la contraddittorietà del decreto, che dichiara il vincolo “allo stato invalicabile” e al contempo ordina alla Regione di avviarne la modifica entro trenta giorni, oltre al difetto di istruttoria sull’individuazione di discariche alternative. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025 del commissario straordinario, che ha ordinato l’avvio dei lavori e il conferimento in una specifica discarica calabrese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva dell’INAIL, di inammissibilità per venire contra factum proprium e di tardività, rilevando che la lesività deriva esclusivamente dall’atto di approvazione del progetto stralcio, non dalla nota con cui il Ministero aveva chiesto l’elaborazione del documento.

Nel merito, il quarto motivo è fondato. Il decreto presenta una non linearità logica: da un lato qualifica il vincolo del PAUR come invalicabile e riserva alla Regione la sua modifica, dall’altro impone l’avvio immediato dei lavori nel rispetto di quel vincolo. Non si comprende quali attività possano essere eseguite senza rimuoverlo, considerato che lo stesso provvedimento assume l’assenza di discariche idonee fuori dal territorio calabrese.

Il provvedimento risulta inoltre atipico e anomalo, in violazione del principio di legalità: nessuna norma consente al Ministero di imporre la modifica di un parere della struttura tecnica regionale, né di prefigurare ai suoi componenti una direzione univoca del decidere. Il Collegio ha ritenuto errato il presupposto giuridico secondo cui la prescrizione deriverebbe dal PAUR e dovrebbe essere rimossa dalla Regione: essa, in quanto recepita nel decreto ministeriale di approvazione del POB Fase 2, è eventualmente riformabile dal MASE con provvedimento di secondo grado, all’esito di un procedimento coerente e sentite tutte le parti.

È fondato anche il primo motivo, sotto il profilo del difetto di istruttoria. Il decreto assume accertata l’impossibilità tecnica di ottemperare alla prescrizione, ma la relazione ISPRA richiamata non contiene tale accertamento e anzi dubita della possibilità di verificare l’assunto della società. La successiva nota ISPRA appare inconferente, avendo riguardato solo rifiuti contenenti amianto, estranei allo stralcio. Il Collegio ha inoltre rilevato la contraddizione tra l’affermata assenza di discariche alternative e la contemporanea imposizione di un nuovo scouting in Italia e all’estero.

Quanto al secondo motivo, è fondato il profilo del difetto istruttorio sull’assenza di TENORM: tale dato risulta riferito solo dai soggetti tenuti alla bonifica e non è confermato da accertamenti dell’amministrazione, che anzi ha collocato parte delle aree dello stralcio tra quelle in cui potrebbero rinvenirsi tali rifiuti.

I motivi aggiunti avverso l’ordinanza commissariale sono parimenti accolti. L’atto replica i vizi del decreto, è atipico e incide sul potere regionale ex art. 27-bis cod. ambiente, oltre a presentare il medesimo difetto istruttorio. Il commissario straordinario, peraltro, non può spingersi sino alla definizione del destino finale dei rifiuti, ordinando il conferimento in una specifica discarica: ciò esula dai profili di competenza attribuiti dal decreto di nomina, anche perché il Ministero non era rimasto inerte. Il TAR ha pertanto annullato entrambi i provvedimenti, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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