Cessata la materia del contendere per integrale esecuzione dell’ordine di demolizione e del giudicato (TAR Lazio n. 12761 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione e il controinteressato abbiano dato integrale esecuzione al giudicato, completando le attività di rimozione del manufatto abusivo e delle relative fondazioni. L’accertamento dell’avvenuta esecuzione può fondarsi sulle risultanze dei verbali di sopralluogo e sulle relazioni del commissario ad acta, senza che occorra una formale dichiarazione di estinzione del giudizio. La pronuncia di cessazione della materia del contendere non preclude la liquidazione delle spese del giudizio, che seguono la soccombenza virtuale, né incide sul compenso del commissario ad acta, già posto a carico dell’amministrazione.
Il Fatto
Le società ricorrenti agivano per l’accertamento dell’obbligo di dare materiale e definitiva esecuzione alla determinazione dirigenziale del Municipio XIV di Roma Capitale del 28 dicembre 2021, con la quale era stato ordinato la demolizione d’ufficio di alcuni manufatti abusivi siti in un terreno in Roma, Via Trionfale. Le ricorrenti lamentavano il perdurante silenzio-inadempimento delle amministrazioni resistenti rispetto all’istanza di esecuzione presentata nel giugno 2022 e impugnavano altresì la successiva nota di rifiuto di dare seguito all’ordine demolitorio.
Il giudizio, instaurato davanti al TAR Lazio, si era concluso con la sentenza della stessa Sezione n. 12981/2023, che aveva accolto la domanda e nominato un commissario ad acta per l’esecuzione. A seguito delle difficoltà emerse nella demolizione della piattaforma di fondazione, il Collegio, con ordinanze del febbraio e del marzo 2026, autorizzava il commissario a proseguire nell’incarico e assegnava ai controinteressati un termine per il completamento delle attività di rimozione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito l’iter procedimentale, richiamando le ordinanze con cui era stato confermato e prorogato l’incarico commissariale, fino all’ordinanza del 16 marzo 2026 che aveva fissato il termine di 45 giorni per la rimozione delle fondazioni in cemento e dei detriti, con l’avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, all’incombente avrebbe provveduto direttamente il commissario.
Il Collegio ha poi esaminato la nota dell’ausiliario giudiziale del 25 giugno 2026, dalla quale emergeva che, dopo il sopralluogo del 3 aprile 2026 svolto con i Vigili del Fuoco — nel corso del quale erano state rappresentate criticità connesse alla demolizione della soletta di fondazione — tutti i soggetti coinvolti, nel verbale d’incontro del 13 maggio 2026, avevano preso atto delle risultanze e dell’avvenuta recinzione dell’area da parte dell’amministrazione capitolina.
La Sezione ha quindi ritenuto sussistenti tutti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, attesa l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, essendo stata completata l’esecuzione della sentenza n. 12981/2023. Il giudice ha considerato assorbito l’esame delle questioni residue, non essendo più controversa la legittimità del rifiuto opposto dall’amministrazione.
Quanto alle spese dell’incidente di esecuzione, il Collegio le ha poste a carico di Roma Capitale e della parte controinteressata, soccombenti virtuali, liquidandole in misura pari a euro 1.500,00 ciascuna, oltre accessori. Il compenso del commissario ad acta è stato confermato a carico di Roma Capitale, come già statuito nella sentenza azionata, con liquidazione demandata a separato decreto all’esito della relazione conclusiva dell’ausiliario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.