Spese distratte al difensore e legittimazione all’ottemperanza nel giudizio amministrativo (TAR Sicilia n. 2524 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., si instaura fra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Il difensore distrattario è pertanto l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Ne consegue l’inammissibilità parziale del ricorso proposto dalla parte vittoriosa per ottenere l’ottemperanza alla condanna alle spese liquidate con distrazione. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico, valutabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., integrino concrete ragioni ostative.
Il Fatto
Il Comune di Palazzolo Acreide vanta crediti verso una società in liquidazione, accertati con sentenze passate in giudicato. Poiché la debitrice non ha pagato, il Comune ha avviato un pignoramento presso terzi, nell’ambito del quale il Giudice dell’Esecuzione ha accertato con provvedimento definitivo che il Comune di Francofonte era debitore verso la società di somme superiori a quelle pignorate. Lo stesso provvedimento ha condannato il Comune di Francofonte alle spese del procedimento incidentale, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore del creditore procedente.
Notificato il titolo e richiesto il pagamento, l’Ente non ha adempiuto. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Comune alla penalità di mora. Nessuna delle parti intimate si è costituita. In camera di consiglio il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità parziale in ordine alla legittimazione del Comune creditore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva. L’ordinanza da ottemperare contiene la condanna del Comune di Francofonte al pagamento delle spese processuali in favore del creditore procedente, con distrazione a favore del difensore che ne ha fatto istanza ex art. 93 cod. proc. civ.. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a promuovere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, citando tra le altre TAR Toscana n. 1146 del 2025, TAR Campania n. 4413 del 2025 e TAR Sicilia n. 2448 del 2024.
Da qui l’inammissibilità parziale del ricorso, limitatamente alla domanda volta a ottenere, in favore del Comune di Palazzolo Acreide, l’ottemperanza alla condanna alle spese del giudizio civile. Il Collegio verifica poi i presupposti processuali: il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo il titolo notificato all’Ente in data 8 dicembre 2022.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione da parte del creditore e il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il Tribunale ordina al Comune di Francofonte di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il segretario comunale di altro Comune, con facoltà di delega, riservando la liquidazione del compenso con separato decreto e la segnalazione del danno all’erario.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio non ritiene di doverla fissare. Le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., come fatti notori e integrano concrete ragioni ostative, idonee non solo a mitigare l’importo ma a escluderne l’applicazione, secondo l’indirizzo di TAR Sicilia n. 81 del 2024 e TAR Umbria n. 782 del 2023.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza nei rapporti fra il difensore distrattario e il Comune intimato e sono liquidate in € 700,00 oltre accessori; nessuna statuizione è resa quanto al Comune di Palazzolo Acreide.
Nota della Redazione
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