Revoca dell’autorizzazione rifiuti non richiede autonoma prova di pericolo (TAR Lombardia n. 2029 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione dei rifiuti, l’art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. n. 152/2006 consente all’autorità competente di revocare l’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida. La revoca non richiede un’autonoma e distinta dimostrazione di una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente: l’inottemperanza alla diffida integra autonoma ragione di revoca, ulteriore e alternativa rispetto all’ipotesi di attività pericolosa o dannosa. Analoga previsione può essere contenuta nel titolo autorizzatorio, che subordina la revoca alle accertate violazioni del provvedimento stesso. Il giudizio amministrativo verifica la legittimità del provvedimento sulla base del tenore letterale della norma e delle prescrizioni concretamente violate.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi nel territorio di un Comune della Città Metropolitana di Milano. A seguito di un primo sopralluogo, l’ente aveva emanato una diffida che intimava di sospendere l’attività di ritiro dei rifiuti fino alla conformazione dell’impianto al lay out autorizzato.

Un secondo sopralluogo aveva riscontrato ulteriori violazioni. La Città Metropolitana ha quindi adottato la revoca dell’autorizzazione, impugnata dalla società davanti al TAR. L’ente si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito. Il primo motivo sosteneva che la revoca richiedesse due presupposti cumulativi: l’inadempimento alla diffida e la violazione di ulteriori disposizioni poste a tutela della salute e dell’ambiente.

La tesi è stata respinta sul piano letterale. La norma prevede la revoca in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni della diffida; la situazione di pericolo costituisce previsione distinta ed alternativa, non condizione aggiuntiva della prima ipotesi. Il Collegio richiama sul punto la sentenza n. 3933/18 del Consiglio di Stato, non replicata dalla ricorrente.

A conferma, il giudice ha valorizzato il punto 4 dell’autorizzazione, che espressamente assoggettava il provvedimento a revoca in presenza di pericolosità o dannosità dell’attività o in caso di accertate violazioni del provvedimento stesso.

Quanto alla dedotta perdurante pendenza del termine per adempiere, la Corte ha osservato che alcune prescrizioni consistevano in un obbligo di non fare, come il divieto di ritiro dei rifiuti, e dunque erano immediatamente vincolanti e non rispettate. La difesa della ricorrente sull’avvenuta gestione conforme al lay out è stata giudicata irrilevante, poiché la diffida subordinava la ripresa dell’attività a una comunicazione all’ente e al suo formale assenso, mai intervenuto.

Da ultimo, è stato respinto l’assunto secondo cui il solo ritiro dei rifiuti in violazione della diffida non integrasse la fattispecie: la stessa ricorrente ha ammesso di aver eseguito solo parzialmente le opere richieste, restando la diffida pienamente efficace. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e regolazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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