Ordine di demolizione atto dovuto e notifica ai soli destinatari (TAR Puglia n. 298 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, al pari degli altri provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, costituisce atto dovuto e integralmente vincolato: esso consegue al mero accertamento tecnico dell’abuso e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, né una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, essendo la motivazione adeguatamente integrata dalla descrizione delle opere e dalla constatazione della loro abusività. Il carattere vincolato del provvedimento rende superfluo ogni apporto partecipativo dell’interessato, non essendo configurabile una scelta diversa da quella dell’abbattimento. L’omessa notificazione dell’ingiunzione agli altri comproprietari pro indiviso non incide sulla validità dell’atto, costituendo la notifica mera condizione di efficacia, censurabile solo dal soggetto nel cui interesse è posta. Parimenti, l’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non inficia l’ordinanza, attenendo a distinta misura sanzionatoria colmabile in sede di acquisizione.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario pro indiviso insieme ad altri soggetti di un terreno sito nel Comune di Lizzanello, impugna l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato ad uso deposito, un ripostiglio, un locale pluriuso, una tettoria e un muro di delimitazione, realizzati in assenza di permesso di costruire.
La vicenda trae origine da un precedente analogo provvedimento adottato dal limitrofo Comune di Cavallino, annullato da questo Tribunale per incompetenza in ragione dell’illegittimità della permuta di circoscrizioni territoriali. A seguito di tale annullamento, il Comune di Lizzanello ha rinnovato il procedimento sanzionatorio, adottando l’ordinanza oggetto di impugnazione. Entrambi i Comuni intimati non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui i provvedimenti sanzionatori edilizi, in quanto atti dovuti e di natura vincolata, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo. La circostanza che l’ordinanza sia stata adottata in esecuzione della precedente sentenza di annullamento non muta la conclusione, poiché quella pronuncia si fondava su un vizio di incompetenza del Comune di Cavallino, derivante dall’invalidità del decreto regionale di permuta.
Il secondo gruppo di censure è disatteso richiamando la giurisprudenza secondo cui dall’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale consegue la permanenza delle aree nel territorio del Comune di Lizzanello, che ha quindi legittimamente esercitato il proprio potere sanzionatorio. Il Collegio ribadisce che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti, privi di margini discrezionali, e sufficientemente motivati con il riscontro oggettivo dell’abusività delle opere.
Quanto alla mancata notifica agli altri comproprietari, il Tribunale richiama il principio per cui la notificazione costituisce mera condizione legale di efficacia dell’ordinanza demolitoria: la relativa omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta, mentre alcun pregiudizio può derivare a chi ha ricevuto ritualmente la notifica.
Infine, sull’omessa allegazione della planimetria, il Collegio osserva che l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale, distinta misura sanzionatoria, e che tale mancanza può essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione. Resta salva ogni valutazione discrezionale del Comune in ordine a eventuali interventi conservativi in sede di nuova pianificazione urbanistica. Le spese sono dichiarate irripetibili per la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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