Inammissibile l’ATP che aggira i provvedimenti amministrativi non impugnati (TAR Abruzzo n. 343 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’accertamento tecnico preventivo è ammissibile, trovando copertura nell’art. 53, comma 5, cod. proc. amm., che estende i mezzi di prova civili senza limiti diversi dal divieto dell’interrogatorio formale e del giuramento. Il suo presupposto essenziale è però l’urgenza concreta di verificare ante causam la qualità o condizione di una cosa, in funzione del pericolo di dispersione della prova. Il ricorrente che chieda al CTU di pronunciarsi su aspetti già oggetto di provvedimenti amministrativi, senza impugnarli, utilizza lo strumento per superarli surrettiziamente e la domanda è inammissibile. Difetta comunque il periculum in mora quando lo stato di salute potrà essere accertato dopo la stabilizzazione dell’infermità, essendo la valutazione post-operatoria idonea a ricostruire anche la situazione pregressa.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria in congedo, in servizio presso una casa circondariale, riportava lesioni personali gravi al volto per l’aggressione di un detenuto: frattura delle ossa nasali e ferita lacero-contusa con perdita di sostanza. Presentava istanza di riconoscimento della causa di servizio; la Commissione Medica di Verifica di L’Aquila lo giudicava temporaneamente non idoneo al servizio, non esprimendosi sulla menomazione perché non stabilizzata.

Da ultimo la Commissione attestava la dipendenza della ferita deturpante da causa di servizio e il Ministero della Giustizia, con proprio decreto, la riconosceva, confermando che la menomazione non era stabilizzata. Il ricorrente proponeva allora ricorso ex artt. 63 cod. proc. amm. e 696 cod. proc. civ. per un accertamento tecnico preventivo volto a precostituire la prova dei danni, assumendo di posticipare un’operazione chirurgica e di temere che la valutazione post-operatoria rendesse più difficile la prova del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla generale ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo nel rito amministrativo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la ratio dello strumento è ovviare al pericolo di dispersione della prova prima del giudizio di merito. Il presupposto è quindi l’urgenza di far verificare lo stato dei luoghi o la condizione di una cosa, con esigenza di tipo cautelare.

Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile. Il quesito proposto investe natura ed entità delle lesioni, durata dell’inabilità, postumi permanenti e quantificazione del danno. Il ricorrente, tuttavia, non ha impugnato i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha riconosciuto la causa di servizio, né i verbali della Commissione Medica, né il decreto di dispensa dal servizio. La richiesta di CTU mira così a sovrapporsi a tali accertamenti senza contestarli espressamente: era invece onere della parte impugnarli, non aggirarli.

Il Collegio aggiunge, per completezza, l’infondatezza nel merito. L’art. 696 cod. proc. civ. esige un’urgenza concreta: l’inciso “prima del giudizio” non fissa solo il momento temporale, ma caratterizza la teleologia dell’istituto, preordinandolo a un giudizio di merito almeno probabile, come conferma il condizionale usato dall’art. 693 cod. proc. civ. per individuare il giudice competente.

Nel caso concreto si tratta di una normale vicenda di infermità patita in servizio: lo stato di salute potrà essere accertato anche dopo l’operazione e la stabilizzazione, perché i referti post-operatori daranno conto della situazione di partenza e della sua evoluzione. Non sussiste quindi il pericolo di dispersione della prova, tanto più che agli atti vi sono plurimi provvedimenti amministrativi e copiosa documentazione medica. Le spese sono integralmente compensate per la specificità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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