Accesso agli atti e fondi PNRR: soddisfazione e soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 2144 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso documentale, il rilascio integrale della documentazione richiesta intervenuto in pendenza del giudizio determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., con pieno soddisfacimento dell’interesse ostensivo. L’amministrazione destinataria dell’istanza è tenuta a indicare, sotto la propria responsabilità, gli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con obbligo di dare dettagliato conto dei motivi dell’impossibilità, non essendo sufficiente la mera affermazione della loro inesistenza negli scritti difensivi. L’oggetto dell’accesso si sostanzia nel diritto a ricevere copia di atti già formati ed esistenti al momento della richiesta, senza che l’amministrazione sia tenuta a reperirli presso altri soggetti o a svolgere complesse attività istruttorie ulteriori rispetto al mero recupero e riproduzione dei documenti dal proprio archivio. L’accoglimento spontaneo della pretesa, avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, comporta la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, destinataria di un decreto sindacale di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in deroga alla graduatoria, apprendeva dalla stampa che il Comune era stato destinatario di rilevanti somme nell’ambito del programma nazionale per la qualità dell’abitare (fondi PINQUA). Con istanza dell’11.10.2024 chiedeva quindi copia di cinque categorie di atti: i provvedimenti di distribuzione delle somme, quelli di nomina dei gestori, gli atti di acquisto degli alloggi destinati all’emergenza abitativa, la mappatura degli immobili e il provvedimento su modalità, tempi e criteri di impiego dei fondi.
Il Dipartimento comunale competente rispondeva dichiarando la propria estraneità alla materia. Non perveniva alcun riscontro dal Comune e dall’agenzia comunale destinatari dell’istanza. La ricorrente agiva quindi per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto e per l’ordine di rilascio della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che il Comune si è costituito e, nel corso del giudizio, ha versato in atti la nota con cui il servizio competente ha accolto la richiesta, invitando l’istante a concordare la data per la visione e l’estrazione di copia. La ricorrente ha poi depositato la documentazione effettivamente ottenuta. Rispetto ai punti 1), 2), 3) e 4) dell’istanza, la pretesa ostensiva è pertanto da ritenersi soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.
Quanto al punto 5), il Collegio osserva che dagli atti ostesi emerge la documentazione utile a verificare modalità, tempi e criteri di impiego dei fondi, potendosi appurare per l’acquisto di quanti immobili essi siano stati impiegati e quante unità siano previste in base all’importo e al valore degli immobili censiti. Anche sotto questo profilo la pretesa è dunque soddisfatta.
Residua il solo profilo relativo all’indicazione degli importi impiegati e di quelli ancora da impiegare. Sul punto il Comune ha precisato di non aver rinvenuto tali dati nel proprio carteggio. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui spetta all’amministrazione indicare, sotto la propria responsabilità, gli atti inesistenti o indisponibili, con dettagliato conto dei motivi dell’impossibilità (TAR Campania, Napoli, n. 899/2023), e secondo cui oggetto dell’accesso è il diritto a ricevere copia di atti già formati ed esistenti, senza obbligo di reperirli presso altri soggetti o di svolgere complesse attività istruttorie (Cons. Stato n. 374/2022).
Poiché l’ente ha riscontrato l’istanza rappresentando, all’esito dell’attività di ricerca e di recupero dei documenti in proprio possesso, di non disporre di quella specifica informazione, il ricorso, limitatamente a tale parte, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In punto di spese, il Collegio ritiene che dall’accoglimento spontaneo dell’istanza, avvenuto solo in pendenza del giudizio, debba trarsi il convincimento sulla fondatezza della pretesa. Non rileva che l’amministrazione si sia determinata a seguito di autonomo riesame, essendo comunque intervenuto dopo l’avvio del giudizio. Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico del Comune; sono compensate con gli altri soggetti evocati e per la parte oggetto di improcedibilità. Il Collegio revoca infine il gratuito patrocinio provvisoriamente ammesso, stante la rilevata insussistenza dei presupposti reddituali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.