L’autonomia dell’accertamento disciplinare non richiede l’attesa del giudicato penale (TAR Lazio n. 13070 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari per il personale delle Forze Armate, le valutazioni compiute dall’Amministrazione militare sulla gravità delle condotte contestate e sulla sanzione da irrogare sono connotate da ampia discrezionalità e, come tali, sindacabili dal giudice amministrativo solo per difetto di motivazione o per manifesta illogicità. Il procedimento disciplinare di stato può essere instaurato autonomamente, ancorché trovi presupposto in una sentenza penale di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato: l’Amministrazione non è tenuta a recepire pedissequamente l’esito del giudizio penale, potendo svolgere un autonomo accertamento dei fatti attraverso l’inchiesta formale che consideri i risultati delle indagini preliminari svolte dalla Procura militare. La contestazione disciplinare deve ritenersi sufficientemente specifica quando ripercorra le circostanze emerse nel procedimento penale e alleghi la relativa sentenza.

Il Fatto

Un sottufficiale dell’Aeronautica, assente dal reparto per una patologia attestata da certificato medico, aveva effettuato spostamenti sul territorio nazionale incompatibili con l’infermità dichiarata. L’Amministrazione militare, dopo l’apertura di un’inchiesta formale e la conclusione del procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per estinzione dei reati, aveva irrogato la sanzione disciplinare di stato della sospensione. Il militare impugnava il decreto ministeriale deducendo tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo eccepiva la violazione del termine perentorio previsto dall’art. 1392, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare per l’instaurazione del procedimento disciplinare; con il secondo e il terzo motivo lamentava la genericità della contestazione, la mancanza di un autonomo accertamento dei fatti e il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. In relazione al primo motivo, il Collegio ha accertato che la sentenza del Tribunale Militare era stata acquisita dall’Amministrazione in una certa data e che la contestazione degli addebiti era stata notificata entro il termine perentorio previsto dalla norma. La relazione finale dell’Ufficiale Inquirente e la proposta dell’Autorità che aveva disposto l’avvio dell’inchiesta formale risultavano redatte in date che escludevano il superamento del termine di novanta giorni di cui al comma 4 dell’articolo 1392 citato.

Quanto alla pretesa genericità della contestazione, il Tribunale ha osservato che l’atto di contestazione aveva ripercorso tutte le circostanze emerse nell’ambito del procedimento penale, allegando la sentenza del Tribunale Militare. La sentenza penale aveva ritenuto che il quadro probatorio poggiasse su fonti di prova attendibili e coerenti e che non sussistessero cause di giustificazione né elementi per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Nel decreto ministeriale impugnato tutte le circostanze erano state menzionate e riassunte, con la conseguenza che l’Amministrazione non si era limitata a recepire pedissequamente l’esito del giudizio penale, ma aveva svolto un autonomo accertamento attraverso l’articolata inchiesta disciplinare, che aveva considerato i risultati delle indagini preliminari svolte dalla Procura Militare.

Richiamando il principio per cui le valutazioni dell’Amministrazione militare sulla gravità delle condotte e sulla sanzione da irrogare sono sindacabili solo per difetto di motivazione o per manifesta illogicità, il TAR ha concluso per l’infondatezza di tutte le censure, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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