Errore ostativo nell’offerta economica e soccorso istruttorio: prevale il prospetto allegato (TAR Basilicata n. 560 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di gara, l’offerta economica deve essere valutata nel suo complesso, considerando sia il documento generato dalla piattaforma telematica sia il prospetto di offerta allegato al disciplinare, il quale concorre a formare l’offerta e a determinarne l’esatta portata. L’erronea indicazione della percentuale di sconto inserita in piattaforma, quando risulti agevolmente percepibile come un mero errore ostativo nella manifestazione formale della volontà e sia univocamente superabile attraverso l’esame combinato dei documenti costituenti l’offerta, non legittima l’esclusione del concorrente. In tali ipotesi, il contrasto tra l’offerta generata automaticamente e il prospetto esplicativo impone alla stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio, non potendo il prospetto essere degradato a mero adempimento formale.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura telematica aperta, indetta dalla Regione Basilicata, per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di prodotti farmaceutici, relativamente al lotto n. 8 concernente l’enoxaparina sodica. In sede di offerta economica, la società aveva indicato nel prospetto di cui all’allegato 3 un prezzo unitario netto pari a 0,00028, ma la piattaforma generava automaticamente un’offerta con un ribasso percentuale riferito al costo unitario dell’unità internazionale, pari a 0,00009.
Nonostante le segnalazioni della ricorrente circa l’erronea interpretazione della stazione appaltante, quest’ultima disponeva l’esclusione per mancata giustificazione della sostenibilità economica dell’offerta. Avverso l’esclusione e la successiva aggiudicazione, la società proponeva ricorso e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’art. 2.1 del disciplinare di gara include espressamente l’allegato 3 tra la documentazione di gara, e che l’art. 14 del disciplinare impone all’operatore di inserire sia l’offerta economica generata dalla piattaforma sia il prospetto compilato, che deve contenere la percentuale di sconto e il prezzo unitario netto. Da ciò discende che il prospetto costituisce a pieno titolo un documento che concorre a formare l’offerta economica.
La Corte ha precisato che, nel caso di specie, l’errore commesso nell’inserimento della percentuale di sconto risultava agevolmente percepibile dalla stazione appaltante, emergendo dall’esame combinato dei due documenti. Il contrasto tra l’offerta generata automaticamente e il prospetto, che indicava il prezzo effettivo di 0,00028 quale prezzo da offrire secondo il chiarimento n. 14, non lasciava margini di opacità o ambiguità, consentendo un esito univoco circa la portata dell’impegno assunto.
Il Tribunale ha quindi qualificato l’errore come un mero refuso, riconducibile al farraginoso meccanismo di presentazione dell’offerta, escludendo che potesse configurarsi come un espediente per una manipolazione postuma dei contenuti. Ha inoltre respinto la tesi della stazione appaltante circa la natura meramente esplicativa del prospetto, evidenziando che detta tesi non trova conferma nel disciplinare e che, comunque, il contrasto tra i documenti avrebbe imposto l’attivazione del soccorso istruttorio.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, disponendo l’annullamento degli atti impugnati e la riammissione in gara della ricorrente, con condanna della Regione Basilicata alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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