Attendibilità della persona offesa è questione di fatto non censurabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 30412 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attendibilità della persona offesa dal reato costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che ne dà conto con una motivazione logica e coerente. Tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità, salvo che la sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture. Non integra vizio di motivazione la deduzione difensiva che, reiterando le doglianze già formulate in appello, non giunga a confutare le argomentazioni della sentenza di secondo grado. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Fatto
La Corte d’Assise d’Appello aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata in concorso, consistente nella sottrazione di una somma di denaro all’interno di un esercizio commerciale, rideterminando la pena, e lo aveva assolto dai restanti reati. I giudici di secondo grado avevano fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e riscontrate dalle dichiarazioni del figlio, dalle immagini di videosorveglianza, dalle dichiarazioni del coimputato e dai tabulati telefonici.
Il difensore del ricorrente ha impugnato la sentenza con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La doglianza verteva sull’omesso confronto con il dato che la persona offesa, pur avendo confidato al figlio la sottrazione del denaro, non aveva riferito tale circostanza alla polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato la questione relativa alla dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, che avrebbe riferito alla polizia giudiziaria la sottrazione del denaro soltanto in un momento successivo rispetto al primo intervento, nel quale aveva parlato unicamente di un’aggressione. Il dato risulterebbe da un’annotazione di polizia giudiziaria della cui acquisizione al fascicolo dibattimentale la Corte dubita.
Il brigadiere escusso in dibattimento ha invece riferito che la persona offesa aveva parlato fin da subito anche della rapina, circostanza per cui era stata invitata a recarsi in caserma per sporgere denuncia. La Corte territoriale aveva richiamato specificamente tale circostanza per rigettare il motivo d’appello, omologo a quello di legittimità. Nella medesima annotazione si dà atto che la persona offesa riferiva di essere stata aggredita da un gruppo numeroso di persone, di guisa che non sarebbe indice di inattendibilità il fatto che si sia avveduta solo dopo qualche minuto della contestuale sottrazione del denaro.
La Corte ha inoltre osservato che il movente dell’aggressione era di natura ritorsiva, per avere la persona offesa aiutato in precedenza un connazionale vessato dai medesimi imputati, sicché la rapina è stata evidentemente occasionale e dettata dalla situazione contingente di confusione. La persona offesa è stata poi sentita personalmente in dibattimento, dove si è formata la prova, e la sentenza di primo grado ha riportato la sua deposizione in termini non dubitativi, dando conto di una serie di riscontri di attendibilità.
Su queste premesse la Corte ha enunciato il principio per cui l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, che trova la propria chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica e non è censurabile in sede di legittimità, salvo che la sentenza sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, richiamando sul punto Sez. 4 n. 10153 del 2020 e Sez. 2 n. 7667 del 2015. Il ricorso, non in grado di confutare la motivazione di secondo grado, è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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