Peculato in concorso con l’amministratore giudiziale e scientia del dipendente (Cass. pen. Sez. VI n. 31916 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso nel reato di peculato commesso dall’intraneus, la scientia dell’extraneus circa la dolosa partecipazione dell’amministratore giudiziale alla condotta appropriativa può essere desunta da elementi sintomatici, quali la conoscenza della gestione aziendale di fatto in capo al sodalizio nonostante l’avvenuta confisca. La consapevolezza del coinvolgimento dell’amministratore non richiede la prova di una conoscenza analitica del sistema illecito, essendo sufficiente la percepibilità del mancato esercizio del munus pubblico di gestione e controllo. In sede cautelare è sufficiente la gravità indiziaria, e il sindacato di legittimità non consente una rilettura del compendio investigativo. Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di recidiva ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. va inteso come prognosi di commissione di analoghi delitti, fondata su elementi concreti e non meramente ipotetici.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in sede di riesame, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un indagato per peculato aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., riformando l’ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari. L’indagato, dipendente di una ditta confiscata e amministrata da un amministratore giudiziale, era accusato di aver partecipato a un sistema di vendite in nero e sottofatturazione finalizzato a creare riserve occulte.

Avverso il provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la mancata consapevolezza del coinvolgimento dell’amministratore, l’insussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e l’omessa motivazione sul pericolo di recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo rilevando che la doglianza è smentita dalla ricostruzione dei Giudici di merito. Il provvedimento impugnato dà atto del coinvolgimento dell’amministratore giudiziale nelle attività appropriative e della scientia in capo al ricorrente circa la consapevole inerzia dello stesso. L’azienda era stata definitivamente confiscata e l’amministratore aveva consentito al sodalizio di continuare a gestirla, incassando parte dei profitti.

Il sistema illecito coinvolgeva gli stessi dipendenti, addetti alla vendita in nero delle merci. Il ricorrente era al corrente della gestione aziendale da parte del gruppo nonostante l’avvenuta confisca, circostanza significativa desunta dal fatto che si rivolgeva ai componenti del sodalizio, e non all’amministratore, per ottenere permessi di assentarsi dal lavoro.

La Corte sottolinea che il coinvolgimento dell’amministratore non era un fatto riservato all’interno dell’azienda, poiché questi non aveva adottato accorgimenti per schermare la propria inerzia. Il mancato esercizio del munus pubblico di gestione e controllo era percepibile dai dipendenti. Le argomentazioni dei Giudici di merito risultano ineccepibili quanto meno a livello di gravità indiziaria, mentre la chiave di lettura del ricorrente sollecita una rilettura delle informazioni probatorie non consentita nel sindacato di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva il difetto di attualità dell’interesse a ricorrere, poiché il titolo di reato per cui si procede consente l’applicazione delle misure cautelari. Nel merito, il motivo è generico: i Giudici hanno logicamente rilevato che il ricorrente, da sempre vicino al gruppo, non potesse ignorare che la condotta fosse funzionale a supportare la cosca mafiosa.

Sul terzo motivo, la censura è fondata quanto al pericolo di inquinamento probatorio, essendo la motivazione priva di concreto contenuto giustificativo, ma infondata quanto alla recidiva. I Giudici hanno correttamente inferito la concretezza e l’attualità del pericolo dalla natura e dalle modalità della condotta, nonché dal ruolo di gregario del ricorrente. La misura coercitiva risulta idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva, fungendo da deterrente alla reiterazione di condotte analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *