Ricorso generico e motivazione sul trattamento sanzionatorio sotto il medio edittale (Cass. pen. Sez. VII n. 35583 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, è inammissibile per genericità dei motivi. La censura sulla mancata esclusione della recidiva e sull’eccessiva quantificazione della pena resta sulla soglia dell’inammissibilità quando non individui specifici vizi logici o giuridici nella sentenza. Nel caso in cui la pena sia irrogata al di sotto della media edittale, non è richiesta una specifica e dettagliata motivazione sul trattamento sanzionatorio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2025, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato due imputati colpevoli di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7, cod. pen., con la recidiva specifica e infraquinquennale, condannando ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione uno dei condannati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo nullità della sentenza per violazione dell’art. 133 cod. pen. e carenza di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva e all’eccessiva quantificazione della pena.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. La Suprema Corte ha rilevato che il motivo dedotto risulta generico in fatto, privo di confronto con la decisione impugnata e non scandito dalla necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della stessa.
Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, il Collegio ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso consegue alla formulazione di motivi generici, che non si confrontano con le argomentazioni della decisione impugnata, risultando privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Il principio, affermato con riguardo ai motivi d’appello, è stato esteso al ricorso per cassazione.
Nel merito, la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato sia in ordine alla sussistenza della recidiva, valorizzando i precedenti penali specifici del ricorrente per reati contro il patrimonio, sia in ordine alla determinazione della pena, ritenuta congrua alla luce dei parametri dell’art. 133 cod. pen., con particolare riferimento alla personalità dei rei e alla gravità del fatto.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che, quando la pena sia irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso di specie la pena irrogata risultava ampiamente inferiore al medio edittale, rendendo la motivazione immune da censure.
Il ricorrente, infine, si era limitato a reiterare le doglianze già proposte in appello e disattese con congrua motivazione, senza individuare specifici vizi logici o giuridici, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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