Nullità del verbale per omissione presenza imputato solo se lesa difesa (Cass. pen. Sez. I n. 30410 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata attestazione della presenza dell’imputato nel verbale d’udienza, quando questi abbia in realtà partecipato al giudizio, integra una mera irregolarità formale, non affetta da nullità. Chi ne deduce la nullità deve dimostrare che dall’irregolarità sia derivata una concreta compressione del diritto di difesa, allegando di aver chiesto e non ottenuto di rendere dichiarazioni spontanee, di interloquire con il difensore o di prendere la parola. La nullità del verbale resta circoscritta ai casi di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale e di incertezza assoluta sull’identità delle persone intervenute. Il principio di immutabilità del giudice opera soltanto quando il collegio che ha deciso sia subentrato a un collegio che abbia svolto attività istruttoria da rinnovare.
Il Fatto
La vicenda riguarda due imputati condannati, in primo e in secondo grado, per il reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen., per aver gestito un’attività organizzata di gestione di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Con sentenza dell’11.1.2024 la Quinta Sezione della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza d’appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio di uno degli imputati e alla confisca per entrambi, rilevando che la Corte territoriale non aveva dato risposta esaustiva sulla determinazione del quantum del profitto.
In sede di giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la quantificazione operata dalla Guardia di Finanza, ritenendola esaustiva e non scalfita dalle censure difensive. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale, il vizio di motivazione sul quantum della confisca e l’omessa pronuncia sul dissequestro di somme di un terzo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla presenza degli imputati, attestati come assenti nel verbale d’udienza pur essendo fisicamente in aula. Il collegio osserva che l’irregolarità formale del verbale, per assumere rilievo invalidante, deve tradursi in una concreta e ingiustificata compressione dei diritti di difesa: occorre la prova che gli imputati abbiano chiesto di rendere dichiarazioni spontanee o di consultarsi con il difensore e che ciò sia stato loro negato. In difetto, nessun interesse ad impugnare sussiste.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 142 cod. proc. pen., che prevede la nullità del verbale solo in caso di mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale o di incertezza assoluta sulle persone intervenute. Richiamando Sez. 2 n. 3513 del 1997 e le Sezioni Unite n. 41461 del 2012, la Corte ribadisce che l’incertezza rilevante attiene all’identità e che la verbalizzazione è documentazione dello svolgimento delle attività d’udienza. La mancata documentazione della presenza dell’imputato, quindi, non produce invalidità ove non derivi una concreta violazione difensiva.
Quanto all’immutabilità del giudice, la censura è manifestamente infondata: il collegio che ha deciso è subentrato a un collegio che si era limitato ad aggiornare preliminarmente il processo per un difetto di notifica, senza svolgere attività istruttoria. Il principio, richiamato Sez. 4 n. 5273 del 2016 e Sez. 6 n. 18615 del 2013, esige che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché essenzialmente rivalutativo in fatto: i giudici del rinvio hanno dato risposta specifica al tema posto dalla sentenza rescindente, fondando la motivazione sulle risultanze dell’attività investigativa in modo non manifestamente illogico. Il terzo motivo è generico e comunque infondato, poiché le questioni sull’an della confisca erano precluse e l’individuazione dei beni è riservata alla fase esecutiva; la circostanza che i beni appartengano a un terzo non esclude la confisca ove la società sia stata utilizzata per il sistema illecito. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili.
Nota della Redazione
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