Revisione critica del reato presupposto necessario per le misure alternative (Cass. pen. Sez. I n. 40992 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata maturazione, da parte del condannato, di un atteggiamento autenticamente autocritico in ordine al reato commesso rende legittimo un approccio di giustificata cautela nell’accesso alle misure alternative. L’avvio di un percorso di revisione critica costituisce presupposto necessario per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, poiché incide sulla valutazione del pericolo di recidiva e sull’utilità rieducativa richieste dall’art. 47, comma 2, legge n. 354/1975. Tale valutazione deve fondarsi su elementi oggettivi, non sulle dichiarazioni del condannato. Il medesimo giudizio negativo sul pericolo di recidiva esclude, sul piano logico, anche la detenzione domiciliare, stante il richiamo dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione per violenza sessuale, maltrattamenti continuati e lesioni in danno della convivente, presentava istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 21 maggio 2025, respingeva entrambe le richieste, ritenendo non ancora formulabile una prognosi favorevole di reinserimento per la mancanza di un percorso di revisione critica.
Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione dell’affidamento in prova, per essere stata la decisione fondata solo sull’asserita assenza di autocritica e per la pretermessione di elementi favorevoli. Con il secondo motivo censurava il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare, sostenendo l’assenza di motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi e li ritiene infondati. Il percorso logico dell’ordinanza impugnata è coerente con l’orientamento di legittimità secondo cui l’inizio di un percorso di rivisitazione critica del reato è necessario per la concessione di una misura alternativa, rappresentando il primo passo per evitare la ricaduta nel crimine, parametro previsto dalla norma attributiva del potere di decisione. Richiama, tra le altre, Sez. I n. 43863 del 2024 e Sez. I n. 1410 del 2019.
Il Collegio precisa che le valutazioni richieste al tribunale di sorveglianza sono due: l’assenza di un pericolo di recidiva e l’utilità dell’affidamento per il reinserimento sociale, entrambe espressamente richiamate dall’art. 47, comma 2, legge n. 354/1975. La mancata maturazione di un atteggiamento autenticamente autocritico giustifica dunque un approccio di cautela nell’accesso a benefici di così ampia portata, come affermato da Sez. I n. 33151 del 2025.
La Corte ribadisce che l’esistenza di un serio avvio del processo di revisione critica va valutata non sulle dichiarazioni del condannato, potenzialmente di comodo, ma su elementi oggettivi, cioè comportamenti esteriorizzati obiettivamente idonei a dimostrare la convinta revisione delle pregresse scelte criminali e a fondare un giudizio prognostico di conformazione futura alla legge. Il principio è già espresso, in punto di liberazione condizionale, da Sez. I n. 19818 del 2021.
Quanto agli elementi addotti dal ricorrente — comportamento carcerario, paternità di un minore, assenza di precedenti, lunga attività lavorativa, disponibilità abitativa della sorella e permanenza in carcere — la Corte osserva che nessuno di essi è indice di una riflessione sul reato e sul dolore provocato, richiamando Sez. I n. 5505 del 2017 e Sez. I n. 773 del 2014. L’argomento relativo all’eventuale relazione riferita al periodo di detenzione presso altro istituto è inammissibile, perché fonda la critica su una ipotesi congetturale, inidonea a costituire base razionale di censura.
Sul secondo motivo la Corte rileva che la valutazione sul pericolo di recidiva è necessaria anche per l’accesso alla detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. L’aver ritenuto che alla mancanza di un serio avvio del percorso di revisione critica conseguisse anche un pericolo di recidiva è sufficiente, sul piano logico, a escludere la concedibilità della misura. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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