Diniego delle attenuanti generiche e sindacato di legittimità sulla dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 5093 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che conferma il giudizio di colpevolezza è inammissibile quando i motivi si risolvono in mere asserzioni assertive, prive di specifico confronto con l’apparato argomentativo della decisione impugnata. Il diniego delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente alla semplice mancanza di dati negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede la sussistenza di elementi di segno positivo, la cui assenza legittimamente giustifica la non concessione della circostanza. La sola indicazione dei precedenti penali per reati della stessa specie integra un adeguato supporto motivazionale del diniego. La graduazione della pena, infine, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio, ove avvenuto in aderenza ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 07/03/2025, confermava la condanna dell’imputato per il delitto di truffa, fondando il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile in quanto corroborata da elementi di riscontro. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due ordini di motivi: l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in punto di responsabilità, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato la genericità del primo motivo di ricorso. Le censure relative al difetto di prova per il reato di truffa erano, infatti, meramente assertive: consistevano in un richiamo a principi astratti e in una contestazione globale della ricostruzione dei fatti, senza alcun confronto specifico con la sentenza impugnata. Il collegio ha evidenziato come il giudice di merito avesse congruamente motivato la conferma della colpevolezza sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità era stata verificata tramite riscontri esterni.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la fondatezza della censura relativa al diniego delle attenuanti generiche. Ha richiamato il consolidato orientamento per cui la concessione della diminuente non è un diritto automatico: richiede la prova di elementi positivi, non essendo sufficiente l’assenza di precedenti sfavorevoli. Nella specie, la Corte territoriale aveva legittimamente ritenuto insussistenti tali elementi, considerata la personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali per truffa e altri delitti contro il patrimonio.
In relazione alla dosimetria della pena, la Sesta Sezione Penale ha osservato che la graduazione della sanzione costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità era stata esercitata in modo corretto, facendo applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con specifico riferimento alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali specifici. Una simile valutazione, rispettosa dei parametri normativi, non è sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e genericità delle censure, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ha, altresì, condannato l’imputato alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile, che ha utilmente contribuito con la propria memoria difensiva.
Nota della Redazione
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