Attenuanti generiche: basta un solo elemento ex art. 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 37032 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. A tal fine può bastare anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Perugia per numerose ipotesi di reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.. Propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che il diniego della diminuente sia stato motivato in modo inadeguato, nonostante la sua condizione di incensuratezza.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Il principio viene collegato alla riforma dell’art. 62-bis cod. pen., introdotta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Per effetto di tale intervento normativo, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 39566 del 2017 e Sez. 4, n. 32872 del 2022.

Sul piano del controllo di legittimità, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile purché non contraddittoria e idonea a dare conto, anche mediante richiamo, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Vengono citate Sez. 5, n. 43952 del 2017 e Sez. 2, n. 23903 del 2020.

Da quest’ultima pronuncia la Corte trae l’ulteriore precisazione: per ritenere o escludere le attenuanti generiche il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità di esecuzione del reato, può risultare sufficiente.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo, anche in considerazione della pluralità dei fatti contestati. Il motivo è quindi inammissibile perché manifestamente infondato. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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