Guida in stato di alterazione: basta l’incidente anche senza collisione (Cass. pen. Sez. VII n. 37047 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dall’art. 187, comma 1-bis, d.lgs. n. 285/1992, il concetto di incidente stradale è più ampio di quelli di investimento e di collisione tra veicoli, che pure vi sono ricompresi. Esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose o lo scontro con altri veicoli, né il coinvolgimento di terzi, ma ricomprende qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente. La norma non è diretta a evitare ingorghi o rallentamenti, bensì situazioni di grave pericolo derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche del conducente. È sufficiente la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta di guida, restando escluso il solo incidente oggettivamente imprevedibile e inevitabile e privo di connessione con lo stato di alterazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato con la sentenza della Corte d’appello di Roma per il reato di cui all’art. 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, d.lgs. n. 285/1992, per essersi posto alla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Avverso la pronuncia territoriale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo incentrato sul mancato perfezionamento della circostanza aggravante di cui al comma 1-bis. La questione arriva davanti alla Corte perché si tratta di stabilire se la nozione di incidente stradale richiesta dalla norma comprenda anche l’urto del veicolo contro un marciapiede, in assenza di collisione con altri mezzi o di danni a terzi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il motivo inammissibile, rilevando che esso non contiene un’effettiva censura rispetto alle argomentazioni della Corte territoriale. Nella formulazione del motivo, lo stesso ricorrente ha dato atto della collisione della vettura contro un antistante marciapiede, elemento idoneo a perfezionare l’aggravante contestata.

Sul piano sostanziale, la Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il concetto di incidente stradale, richiamato ai fini dell’integrazione dell’aggravante, è ben più ampio di quelli di investimento e di collisione tra autoveicoli, pur ricomprendendoli. Esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui, né lo scontro con altri veicoli, né il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse. Ricomprende invece qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.

La Corte chiarisce la ratio della previsione: la norma non è diretta a evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche nelle quali l’agente si pone alla guida. Ciò che rende aggravata la fattispecie è che il conducente, postosi alla guida in condizioni alterate dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo, come affermato da Sez. IV n. 42488 del 2012 e Sez. IV n. 36777 del 2015.

Quanto al nesso causale, è sufficiente la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta di guida, secondo Sez. IV n. 37743 del 2013 e Sez. IV n. 27211 del 2019. Resta escluso dall’area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con lo stato di alterazione, come precisato da Sez. IV n. 40269 del 2019.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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