Antenne 5G e limiti urbanistici non giustificano il diniego comunale (Cons. Stato n. 10124 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti per le comunicazioni elettroniche sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria, ma ciò non consente di collocarli indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale. L’amministrazione può introdurre limitazioni alla loro realizzazione purché non si traducano in divieti generalizzati che ne impediscano di fatto la costruzione. Tali limiti devono derivare dall’esercizio di un potere discrezionale che evidenzi la presenza di rilevanti interessi pubblici, quali la tutela dei beni ambientali e culturali. Un vincolo posto per sole ragioni di destinazione urbanistica non è idoneo a prevalere sull’esigenza di diffusione capillare del servizio. Ne consegue l’illegittimità del diniego e dell’annullamento in autotutela del silenzio-assenso fondati su tale solo vincolo, per difetto di ponderazione dell’interesse dei destinatari che erogano un servizio di pubblica utilità.
Il Fatto
La società titolare del procedimento aveva presentato istanza ai sensi del d.lgs. n. 259/2003 per installare un’infrastruttura destinata alle comunicazioni elettroniche. Sull’istanza si era formato il silenzio-assenso. Con provvedimento del 5.2.2024 il Responsabile del Servizio del Comune aveva annullato in autotutela quel silenzio-assenso.
La società impugnava l’atto davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che accoglieva il ricorso. Il primo giudice rilevava che il diniego non poteva fondarsi su limiti legati alla sola destinazione urbanistica dell’area e censurava la mancata indicazione di un interesse pubblico all’annullamento, oltre alla mancata ponderazione dell’interesse dei destinatari, erogatori di un servizio di pubblica utilità. Il Comune proponeva appello, sostenendo che il divieto riguardava una specifica fascia di rispetto del PUC e che l’interesse all’allocazione non era prevalente su quello urbanistico.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il nucleo argomentativo muove dall’art. 43 del d.lgs. n. 259/2003, che equipara gli impianti in questione alle opere di urbanizzazione primaria. Da questa qualificazione non discende però che essi possano essere localizzati in ogni sito del territorio comunale.
La Corte chiarisce il punto di equilibrio. Al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come la tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Questa eventualità non si ravvisa nella specie, perché la disciplina urbanistica evocata dal Comune non è posta a tutela di rilevanti interessi pubblici, ma risponde a ragioni strettamente urbanistiche.
Tali ragioni, se giustificano il divieto di nuove costruzioni in senso lato, non bastano a inibire la realizzazione di un’infrastruttura necessaria per l’erogazione del servizio di telefonia mobile 5G. Il Comune può introdurre limitazioni, purché non si traducano in divieti generalizzati che impediscano di fatto la costruzione sul territorio comunale.
I limiti devono essere il frutto di un potere discrezionale che evidenzi la presenza di rilevanti interessi pubblici contrari alla costruzione in determinate aree. Nel caso concreto tale situazione non emerge. Non coglie nel segno, inoltre, la deduzione secondo cui lo spostamento dell’antenna di venti metri non inciderebbe sulla funzionalità dell’opera: si tratta di affermazione non contenuta nel provvedimento impugnato e priva di supporto tecnico.
Merita così conferma la conclusione del primo giudice sulla mancata ponderazione degli interessi privati nell’adozione dell’autotutela e sull’assenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto alla conformità urbanistica. La soccombenza del Comune giustifica la condanna alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori in favore della società appellata.
Nota della Redazione
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