L’assegno sociale è prestazione assistenziale e l’indebito va ripetuto ex art. 2033 c.c., non ai sensi dell’art. 52 l. n. 88/1989 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11049 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno sociale costituisce una prestazione a carattere assistenziale e non previdenziale. Ne consegue che l’azione di ripetizione dell’indebito, per i ratei di assegno sociale erogati senza titolo, non è soggetta alla decadenza annuale prevista dall’art. 52 della legge n. 88/1989, ma è disciplinata dall’art. 2033 c.c. in quanto istituto riferito esclusivamente alle prestazioni previdenziali.
Il Fatto
L’istituto di previdenza aveva richiesto la ripetizione dei ratei di assegno sociale indebitamente corrisposti a una beneficiaria per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 novembre 2015. La richiesta di recupero era stata avanzata solo nel 2017, dopo che l’istituto era venuto a conoscenza, tramite i redditi comunicati dalla stessa assistita nel 2013, dei redditi percepiti dal marito, che incidevano sul diritto alla prestazione.
La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile la decadenza annuale prevista dall’art. 52 della legge n. 88/1989, accogliendo le ragioni della contribuente. Avverso tale decisione, l’istituto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2033 c.c., 52 della legge n. 88/1989, 13 della legge n. 412/1991 e 3 della legge n. 335/1995.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per aver applicato la disciplina del recupero dell’indebito previdenziale a una fattispecie che, invece, riguardava una prestazione assistenziale. Il discrimine, secondo la Suprema Corte, risiede nella natura giuridica della prestazione: l’assegno sociale non rientra nel novero delle prestazioni previdenziali, ma in quello delle provvidenze di carattere assistenziale.
La qualificazione della prestazione assume rilievo decisivo in ordine alla disciplina applicabile: l’art. 52 della legge n. 88/1989, che introduce la decadenza annuale per l’azione di ripetizione, opera soltanto per gli indebiti previdenziali. Per l’indebito assistenziale, invece, la ripetizione segue la regola generale di cui all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che il termine di decadenza non trova applicazione.
La Corte ha richiamato, a sostegno dell’orientamento accolto, i propri precedenti: Cass. n. 18820/2021 e Cass. n. 23032/2024.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato nella decisione della causa e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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