Rinuncia alla prededuzione dei soci e nozione di risorse esterne nel concordato semplificato: non è ricorribile il decreto della Corte d’appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 620 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato semplificato, il decreto della Corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della proposta, adottato in limine dal tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25-sexies, settimo comma, e 247 CCII, né ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., difettando il carattere della decisorietà.
Non essendo funzionali a incrementare l’attivo, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne ex art. 84, quarto comma, ultimo lemma, CCII (applicabile anche al concordato semplificato), le somme liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti dagli stessi apportati nella fase della composizione negoziata, con vincolo di successiva postergazione.
Il Fatto
La società, dopo aver avviato una composizione negoziata per la gestione della crisi, otteneva misure protettive e autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili con i soci, poi erogati per un importo complessivo di 1.023.164,00 euro. A seguito della rinuncia alla composizione per infruttuosità delle trattative, la società presentava domanda di concordato semplificato, il cui piano prevedeva la cessione di rami d’azienda, la vendita atomistica dei cespiti e, quale nodo cruciale per l’ammissibilità, la rinuncia da parte di alcuni soci al carattere prededucibile dei finanziamenti erogati, condizionatamente all’omologa.
Il Tribunale dichiarava inammissibile la proposta, e la Corte d’Appello rigettava il reclamo, ritenendo che tale rinuncia non potesse configurarsi come apporto di “risorsa esterna” ex art. 84, comma 4, CCII, con conseguente violazione della absolute priority rule. Nel frattempo, su istanza della Procura, veniva dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale. Avverso il decreto di rigetto, la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel riesaminare la questione, ha preliminarmente affrontato il tema della ricorribilità del decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo. Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha affermato l’applicabilità analogica dell’art. 47, commi quarto e quinto, CCII alla fattispecie del concordato semplificato. Tale norma, dettata per il concordato preventivo, disciplina lo scrutinio “anticipato” di ammissibilità della proposta da parte del tribunale e il conseguente regime impugnatorio.
Ne consegue che il provvedimento di inammissibilità reso in limine dal tribunale è reclamabile, ma il decreto della Corte di appello che conferma tale declaratoria non possiede natura decisoria, in quanto non decide una controversia tra parti contrapposte all’esito di un procedimento contenzioso, ma si limita a uno scrutinio di legalità sostanziale sulla proposta. Tale provvedimento “incide” su diritti soggettivi ma non “decide” sugli stessi con efficacia di giudicato, non essendo pertanto suscettibile di ricorso straordinario per cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Ritenuta l’importanza della questione, la Corte ha comunque esaminato il merito del motivo, enunciando il principio di diritto ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c. La tesi della società ricorrente, volta a qualificare la rinuncia alla prededuzione come apporto di risorsa esterna in senso “sostanziale-funzionale”, è stata respinta.
La definizione normativa di “risorse esterne” di cui all’art. 84, comma 4, CCII, pur dettata formalmente per il concordato preventivo liquidatorio, è applicabile anche al concordato semplificato. Tuttavia, tale nozione richiede che l’apporto costituisca un quid pluris aggiuntivo ed estraneo al patrimonio del debitore. La rinuncia alla prededuzione non realizza un incremento dell’attivo, ma opera come una redistribuzione interna al patrimonio, degradando un credito già esistente che, di fatto, era stato erogato in un momento precedente e senza rinuncia alla restituzione. Tale condotta abdicativa non integra gli estremi della “nuova finanza” liberamente distribuibile in deroga alle cause di prelazione, come confermato dalla Relazione Illustrativa al CCII che richiede risorse “ulteriori” rispetto al patrimonio del debitore.
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Nota della Redazione
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