Atti endoprocedimentali in materia di bonifica impugnabili solo se lesivi (Cons. Stato n. 9386 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, gli atti di natura istruttoria, interlocutoria ed endoprocedimentale non sono autonomamente impugnabili quando non producono alcuna lesione attuale della posizione giuridica del destinatario. La mancanza di un provvedimento conclusivo che imponga misure di messa in sicurezza o di bonifica determina la carenza di interesse e l’inammissibilità del ricorso. La statuizione di principio del giudice di primo grado, priva di contenuto decisorio e di attitudine al giudicato, non è impugnabile in appello.

Il Fatto

La vicenda riguarda un’area di circa 64.000 mq nel petrolchimico di Porto Marghera, classificato come sito inquinato di interesse nazionale dall’art. 1, comma 4, legge n. 426/1998. La nuda proprietaria e la titolare del diritto di superficie impugnavano una serie di atti emanati dal Ministero dell’Ambiente nel rinnovato procedimento di bonifica, lamentando l’impossibilità di imporre obblighi di bonifica al proprietario non responsabile della contaminazione.

Il TAR Veneto dichiarava i ricorsi inammissibili per carenza di interesse, qualificando gli atti impugnati come meramente istruttori o endoprocedimentali. Le società proponevano appello, contestando la lesività degli atti e la statuizione del primo giudice in materia di misure di messa in sicurezza d’emergenza a carico del proprietario incolpevole.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo sull’asserita lesività degli atti. La censura è infondata: gli atti impugnati hanno natura endoprocedimentale e sono privi di effetti lesivi. A conferma, la Corte richiama il verbale della Conferenza di servizi del 30 maggio 2016, che riserva le valutazioni conclusive all’esito dell’ulteriore approfondimento istruttorio, e rileva come circostanza pacifica che il procedimento non sia ancora concluso.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Esso investe, infatti, una statuizione di principio riepilogativa dell’orientamento giurisprudenziale, priva di autonomo contenuto decisorio e di attitudine al giudicato, e non un capo della sentenza.

La Corte precisa, tuttavia, che il principio espresso dal TAR — secondo cui al proprietario incolpevole possono imporsi anche le misure di messa in sicurezza d’emergenza — è stato superato dal più recente e contrario orientamento, che ne esclude la legittimità a carico del soggetto non responsabile dell’inquinamento. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6957 e Cass. civ., sez. un., 1° febbraio 2023, n. 3077.

L’appello è quindi rigettato, con preclusione dell’esame dei motivi di primo grado non esaminati e riproposti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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