Il canone mercatale si determina solo con i criteri dell’art. 1, comma 843, l. n. 160/2019 (TAR Campania n. 1464 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone mercatale per le occupazioni temporanee di suolo pubblico destinate ai mercati è disciplinato, in deroga alla disciplina generale del canone unico patrimoniale, dall’art. 1, commi 837-843, l. n. 160/2019. Per le occupazioni nei mercati a cadenza settimanale, la tariffa base giornaliera deve essere applicata frazionata per ore, fino a un massimo di nove, e ridotta nella misura dal 30 al 40 per cento. L’ente locale non può discostarsi da tali criteri né garantire l’invarianza del gettito rispetto ai tributi sostituiti, essendo la disciplina del canone mercatale norma di favore non derogabile dalla pianificazione finanziaria comunale. La determinazione tariffaria delle singole annualità costituisce provvedimento autonomo impugnabile anche se meramente riproduttivo delle delibere pregresse.

Il Fatto

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale di un Comune campano, unitamente all’associazione di categoria, impugnavano la delibera di giunta di approvazione delle tariffe del canone unico di occupazione di suolo pubblico per l’anno 2026 e gli avvisi di pagamento del canone mercatale, deducendo la violazione dei criteri legali di determinazione della tariffa previsti dall’art. 1, comma 843, l. n. 160/2019, per non essere stati applicati il frazionamento per ore e la riduzione obbligatoria dal 30 al 40 per cento. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle delibere presupposte, sostenendo nel merito la legittimità della tariffa, ancorata alle necessità del piano di riequilibrio finanziario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia, investendo la legittimità di atti generali di determinazione tariffaria espressivi di discrezionalità amministrativa e non già i soli profili patrimoniali del rapporto concessorio, appartiene al giudice amministrativo. Ha quindi richiamato il principio per cui la cognizione degli atti liquidatori fondati sulla contestazione a monte dei criteri generali resta attratta nella giurisdizione amministrativa.

Il Collegio ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità, valorizzando la natura annuale della determinazione tariffaria, ex art. 1, comma 169, l. n. 296/2006: ogni delibera tariffaria costituisce una nuova e autonoma regolamentazione, sicché l’impugnazione non è condizionata dalla previa impugnazione delle delibere degli anni precedenti, quand’anche la misura del canone fosse confermata.

Nel merito, il Tribunale ha accolto la censura di violazione dei criteri legali di determinazione del canone mercatale. Ha osservato che la l. n. 160/2019 ha sottratto ai Comuni la possibilità di applicare al canone mercatale le tariffe corrispondenti alle altre occupazioni, imponendo tariffe base giornaliere distinte per classi di popolazione e, per le occupazioni nei mercati a cadenza settimanale, il frazionamento orario fino a un massimo di nove ore e la riduzione dal 30 al 40 per cento. Ha ritenuto inconferente la tesi del Comune secondo cui tali istituti sarebbero riservati ai soli operatori “spuntisti”, poiché i titolari di concessione permanente per un mercato settimanale ricadono nella previsione normativa che fa riferimento alle occupazioni in mercati con carattere ricorrente e cadenza settimanale.

Il Tribunale ha infine escluso che le esigenze di invarianza di gettito richiamate dall’art. 1, comma 817, l. n. 160/2019 e la condizione di ente in piano di riequilibrio finanziario potessero giustificare la determinazione illegittima: la disciplina del canone mercatale opera in deroga alla disciplina generale, non prevedendo la possibilità di garantire l’invarianza di gettito, e il comma 8 dell’art. 243-bis TUEL consente comunque la sola deliberazione nella misura massima consentita dalla legge. L’illegittimità delle tariffe ha comportato l’annullamento degli atti gravati e degli avvisi di pagamento, con condanna alle spese del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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