Sanatoria del difetto di rappresentanza e integrazione del contraddittorio nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 9391 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di legittimazione processuale del soggetto che agisce o resiste in giudizio in nome di un altro concerne la capacità processuale e non la legittimazione ad agire; esso è pertanto sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e riferimento a tutti gli atti già compiuti. Il giudice ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio la regolarità della costituzione e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 del codice del processo amministrativo. La declaratoria di inammissibilità fondata sul difetto della procura, quando una nuova procura sia stata ritualmente depositata in corso di causa, è erronea. Il mancato rispetto del contraddittorio nei confronti del soggetto individuato quale titolare dell’obbligo restitutorio, in presenza di laudatio auctoris, integra vizio che impone l’annullamento della sentenza e il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.

Il Fatto

La società proprietaria di terreni siti nel territorio comunale chiedeva la restituzione delle aree, previo ripristino dello stato dei luoghi, e il risarcimento del danno da mancato godimento per gli anni di occupazione ritenuta illegittima. La vicenda traeva origine dall’avvio, da parte del Comune, della procedura per la costituzione di una società di trasformazione urbana, con inserimento delle aree nel perimetro di intervento e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, poi delegando alla partecipata i poteri di occupazione e di espropriazione.

Con una precedente sentenza il giudice amministrativo aveva accertato l’illegittimità della procedura e annullato gli atti, compresi quelli della società. Seguiva la diffida alla riconsegna dei terreni, rimasta senza esito. Il TAR Sardegna rigettava il ricorso per carenza di procura alle liti, affermando altresì che il possesso non era mai stato in capo al Comune e che il ricorso non era stato notificato alla società. Proponeva appello la società proprietaria; si costituiva il Comune resistente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la declaratoria di inammissibilità per difetto di specialità della procura, priva di data e conferita su foglio separato. Il Collegio ritiene fondata l’articolazione subordinata del motivo, con cui si rappresenta il deposito in corso di causa di una nuova procura in rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ..

Il Consiglio di Stato richiama il proprio indirizzo consolidato (Cons. Stato, V, n. 8837 del 2022) e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. un., n. 2075 del 2024, n. 2077 del 2024; Sez. un. n. 4248 del 2016). Quando agisce o resiste in giudizio un soggetto privo di poteri rappresentativi, il vizio attiene alla capacità processuale, ossia alla titolarità del potere di proporre la domanda, e non alla legittimazione ad agire.

Da ciò deriva la sanabilità in qualunque stato e grado, con efficacia retroattiva. L’art. 182 cod. proc. civ., applicabile in virtù del rinvio dell’art. 39 cod. proc. amm., attribuisce al giudice il potere di verificare d’ufficio la regolarità della costituzione e di assegnare un termine per la sanatoria. Il giudice di prime cure, quindi, non poteva trascurare l’efficacia sanante della procura ritualmente depositata.

Nel merito, il Collegio accoglie le censure sulla mancata chiamata in giudizio della società. A fronte della laudatio auctoris nei suoi confronti, il ricorrente aveva omesso di integrare il contraddittorio, come pure avrebbe potuto ai sensi dell’art. 41, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. amm.. L’accertato difetto di contraddittorio costituisce motivo di annullamento della sentenza e di regresso nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm..

L’appello è quindi accolto nei termini esposti; la sentenza è annullata con rimessione della causa al giudice di primo grado. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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