Giudicato su riconoscimento titoli esteri impone verifica concreta della formazione (Cons. Stato n. 9387 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che impone all’Amministrazione di procedere alla riedizione del potere sul riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in altro Stato membro, il Ministero è tenuto a effettuare il confronto in concreto tra la formazione svolta dall’interessato e quella prescritta dall’ordinamento nazionale. La sola affermazione apodittica dell’insufficienza del percorso formativo, priva della verifica effettiva, non soddisfa l’obbligo conformativo e determina la nullità dell’atto commissariale per violazione del giudicato. Le misure compensative previste dall’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 possono essere imposte solo all’esito di una motivazione che illustri le ragioni della loro necessità e della loro quantificazione. Ove la motivazione sia esaustiva, l’ottemperanza deve ritenersi correttamente eseguita e il ricorso va respinto.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per la declaratoria di nullità dei decreti del Commissario ad acta, depositati il 9 giugno 2023, adottati in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione n. 2600/2022, come ottemperata dalla sentenza n. 11532/2022. Le pronunce avevano accolto il ricorso avverso il diniego del Ministero di riconoscimento dell’abilitazione professionale all’insegnamento conseguita in Bulgaria.
I decreti commissariali riconoscevano il titolo, ma lo subordinavano al superamento di misure compensative ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, consistenti in una prova attitudinale o, in alternativa, in un tirocinio, rimettendo ai ricorrenti la scelta tra le due. Secondo i ricorrenti, tali atti violavano il giudicato perché imponevano misure afflittive senza alcun esame comparativo del percorso formativo compiuto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il perimetro del giudicato, richiamando i principi già affermati nella sentenza n. 2600/2022: all’Amministrazione spetta la valutazione comparativa tra la qualificazione attestata dai titoli esteri e quella richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente. La sentenza di ottemperanza n. 11532/2022 aveva già fissato i principi conformativi, imponendo di esaminare la documentazione specifica e di raffrontare la formazione maturata con quella prescritta dall’ordinamento interno.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 10527/2023, il Collegio aveva acquisito dal Ministero gli atti prodromici ai decreti, poiché la loro motivazione rinviava in massima parte per relationem. Era necessario comprendere in che modo l’esperto valutatore avesse proceduto al raffronto tra le formazioni.
All’esito dell’incombente, la Sezione distingue le posizioni. Per una ricorrente la motivazione è sufficientemente esaustiva: il parere chiarisce che la formazione non è inferiore negli anni, ma in parte nei contenuti, essendo il corso di specializzazione estero prevalentemente generico e privo di approfondimenti specifici. In tale parte il ricorso è respinto.
Per gli altri ricorrenti, invece, i pareri non spiegano il ragionamento che ha condotto alla quantificazione delle 300 ore compensative, risolvendosi in una apodittica affermazione di principio. Il Ministero continua dunque ad essere inottemperante, sottraendosi all’obbligo del confronto in concreto e adottando un atto nullo per violazione del giudicato. La Sezione reitera l’ordine di esecuzione, assegna il termine di trenta giorni e nomina commissario ad acta il Direttore generale competente per il caso di persistente inottemperanza, condannando l’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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