Atto esecutivo di sentenza passata in giudicato non impugnabile in via autonoma (TAR Sicilia n. 2515 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti adottati da una stazione appaltante in esecuzione di una sentenza amministrativa passata in giudicato costituiscono atti vincolati e non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse. La parte che avrebbe dovuto contestare la sentenza presupposta non può contestare i successivi atti esecutivi, salvo che questi presentino vizi propri, che devono essere specificamente dedotti. Il ricorso proposto avverso un atto endoprocedimentale comunicato al concorrente deve essere notificato nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., anche quando sia proposto con motivi aggiunti. La sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta pronuncia di annullamento dell’atto impugnato rende il ricorso improcedibile.
Il Fatto
Una società consortile ricorrente ha agito ex art. 117 cod. proc. amm. per contestare il silenzio serbato dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto su un’istanza di accesso, chiedendosi anche l’affidamento in proprio favore dell’appalto per lavori portuali nel porto di Milazzo. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore di un’ATI concorrente, il decreto con cui l’amministrazione ha avviato la procedura di ricostituzione dell’ATI aggiudicataria in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR, e il decreto che ha dichiarato la reviviscenza del contratto originario.
L’amministrazione e la controinteressata hanno eccepito la tardività dei primi motivi aggiunti, la loro improcedibilità per essere stato l’atto impugnato annullato nel frattempo, e l’inammissibilità dei secondi in quanto rivolti contro atti meramente esecutivi di una sentenza passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina anzitutto il ricorso introduttivo. La stessa ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia sull’illegittimità del silenzio, essendo intervenuta nelle more l’aggiudicazione definitiva. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto ai primi motivi aggiunti, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di tardività. Ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso principale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti entro trenta giorni. Il fine acceleratorio del rito speciale, funzionale alla certezza dei rapporti e alla pronta esecuzione delle opere, giustifica il termine ridotto rispetto al rito ordinario. L’atto impugnato era stato comunicato alla ricorrente in data 11.09.2024: la notifica avrebbe dovuto avvenire entro l’11.10.2024, mentre è intervenuta l’11.11.2024. I motivi aggiunti sono quindi irricevibili. Il Collegio aggiunge che essi sono in ogni caso improcedibili, poiché il decreto impugnato è già stato annullato con la sentenza di questa Sezione n. 4158 del 19 dicembre 2024, nel giudizio in cui la ricorrente si era costituita come interveniente ad opponendum.
Quanto ai secondi motivi aggiunti, il TAR accoglie l’eccezione di inammissibilità. I decreti impugnati costituiscono meri atti esecutivi della sentenza n. 4158/2024, ormai passata in giudicato. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare direttamente la sentenza presupposta, che ha spiegato i suoi effetti anche nei suoi confronti, essendosi essa costituita nel relativo giudizio e risultando condannata in quota parte alle spese. La mancata impugnazione della sentenza preclude la contestazione dei successivi atti di esecuzione per difetto di interesse.
Il Collegio precisa infine che i decreti, in quanto provvedimenti vincolati adottati in esecuzione della sentenza, non sono autonomamente censurabili se non per vizi propri, che nella specie non sono stati dedotti. Il ricorso principale è dichiarato improcedibile, i primi motivi aggiunti irricevibili, i secondi inammissibili, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore delle parti costituite.
Nota della Redazione
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