La sentenza civile che travolge il titolo esecutivo preclude il titolo edilizio (TAR Molise n. 237 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di conclusione del procedimento avviato con SCIA, l’amministrazione comunale è tenuta a valutare la titolarità del diritto di proprietà sui fondi interessati dall’intervento secondo le risultanze procedimentali disponibili rebus sic stantibus. L’esistenza di una sentenza civile di appello che ha invalidato, a monte dell’acquisto del privato, la procedura esecutiva immobiliare integra un elemento ostativo serio e radicale, idoneo a precludere l’abilitazione all’edificazione. Il Comune non deve sospendere il procedimento in attesa dell’esito del giudizio civile di accertamento della proprietà, né è tenuto ad approfondire la vicenda oltre i dati acquisiti. Il provvedimento negativo, adottato su tali basi, resta legittimo anche se il futuro accertamento civile dovesse riconoscere la proprietà al richiedente, senza alcun riflesso invalidante retroattivo.

Il Fatto

Una società acquiresce la proprietà di alcune aree in forza di un decreto di trasferimento emesso all’esito di una procedura esecutiva immobiliare. Con SCIA del 1° aprile 2021 presenta al Comune un progetto per due fabbricati destinati ad attività turistico-ricettiva, ai sensi dell’art. 4 della L.R. Molise n. 30/2009.

Indetta la conferenza di servizi, il Comune rende parere negativo per incompatibilità dell’intervento con la destinazione a verde attrezzato e per scompenso dei carichi urbanistici; la Soprintendenza esprime parere favorevole. Sopravviene una sentenza della Corte d’Appello che ha travolto il pignoramento e la vendita dei terreni. Il SUAP adotta quindi la determinazione conclusiva negativa e diffida la società dall’eseguire le opere. La società impugna, chiedendo la sospensione del giudizio in pendenza del contenzioso civile sulla proprietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.: i due giudizi hanno oggetto diverso, l’uno la legittimità della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l’altro l’accertamento del diritto di proprietà. Manca dunque la pregiudizialità necessaria.

La sentenza civile che ha dichiarato l’illegittimità del pignoramento e dei successivi atti di esecuzione non ha prodotto una mera incertezza, ma ha oggettivamente minato in radice l’integrità del titolo proprietario vantato in sede procedimentale. Le ricadute di tale pronuncia sull’acquisto non potevano essere ignorate dall’amministrazione. In una situazione simile il titolo edilizio non poteva essere rilasciato, né il procedimento sospeso sine die in attesa di eventuali azioni giudiziali.

Il Comune era tenuto a concludere nei tempi certi di legge, valutando la sussistenza di un titolo valido ed efficace alla luce delle risultanze disponibili. L’accertamento pieno del diritto resta demandato alla giurisdizione civile. Il quadro procedimentale denotava la deficienza intrinseca del titolo: rilievo sufficiente a precludere l’abilitazione.

Il provvedimento impugnato è un atto plurimotivato. La censura sulla mancata partecipazione della società al giudizio civile è apodittica: l’estraneità al processo non inficia il provvedimento. La serietà degli elementi ostativi trova conferma nella successiva sentenza del Tribunale che ha condannato la società alla restituzione dei fondi. Respinta la domanda di sospensione, il ricorso è infondato; le residue censure sono assorbite per la portata decisiva del motivo esaminato. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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