La SCIA per la vendita al minuto di bevande abilita all’installazione di apparecchi da gioco (TAR Lazio n. 11185 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 86, comma 1, TULPS, in combinato disposto con l’art. 152 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940), ricomprende nella nozione di esercizi soggetti a controllo di pubblica sicurezza sia la somministrazione sia la mera vendita al minuto di bevande, anche non alcoliche. Ne consegue che il titolo abilitativo, quale la SCIA, che legittimi anche la sola vendita al minuto di bevande è idoneo a svolgere la funzione autorizzatoria richiesta per l’installazione di apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, commi 6, TULPS. L’art. 88 TULPS, che richiede un titolo distinto, trova applicazione soltanto per l’attività di raccolta di scommesse, che resta autonoma e non sovrapponibile alla semplice installazione di apparecchi da intrattenimento.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale, esercente attività di rivendita di tabacchi e di vendita al dettaglio di alimenti e bevande non alcoliche, presentava al SUAP una segnalazione certificata di inizio attività per il subingresso in un esercizio già esistente. A seguito di un controllo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accertava la presenza di un’apparecchiatura AWP e disponeva la cancellazione del soggetto dall’elenco dei rivenditori, ritenendo la SCIA – riferibile a un “esercizio commerciale di vicinato” – inidonea ad assolvere la funzione di licenza ex art. 86 TULPS e, quindi, a consentire l’installazione di apparecchi da gioco.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la tesi dell’equiparazione tra attività di vendita e attività di somministrazione. La sentenza ricostruisce il quadro normativo rilevando come l’art. 86, comma 1, TULPS, richieda la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio di tutti i locali in cui si vendono al minuto bevande, senza distinguere tra somministrazione con o senza servizio assistito. Il riferimento alla formula “vendita al minuto o consumo” determina una sostanziale equiparazione tra le fattispecie.
La pronuncia richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4531 del 2023, che ha riconosciuto l’idoneità della SCIA per attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande a svolgere la funzione autorizzatoria ex art. 86 TULPS. Viene altresì valorizzata la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. II, n. 8694 del 2023, secondo cui il possesso della licenza ex art. 86 rende superfluo l’ottenimento di un’ulteriore licenza per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110 TULPS.
Il Collegio chiarisce che la necessità della diversa licenza ex art. 88 TULPS ricorre esclusivamente per la distinta attività di accettazione di scommesse, la cui specificità giustifica un regime autorizzatorio aggravato non applicabile alla mera installazione di apparecchi da intrattenimento. Viene, inoltre, rigettata la tesi dell’Amministrazione che introduceva una distinzione tra attività prevalente e attività secondaria, estranea al dato normativo.
La sentenza rileva infine un difetto di istruttoria e un travisamento dei fatti, avendo l’Amministrazione fondato il provvedimento su una qualificazione meramente formale della SCIA, senza considerare l’attestazione del Comune circa la validità della segnalazione anche per la vendita di bevande non alcoliche e i documenti prodotti nel contraddittorio procedimentale che dimostravano l’effettiva natura sostanziale dell’attività.
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Nota della Redazione
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