Concorsi pubblici e insindacabilità delle valutazioni tecniche della commissione (TAR Sardegna n. 4 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle commissioni esaminatrici nei pubblici concorsi sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta erroneità, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. L’adeguatezza del giudizio non può essere contestata sulla base di mere difformità di punteggi tra elaborati, in assenza di elementi circostanziati che ne rivelino la natura aberrante. Il voto numerico, espresso in trentesimi, è di per sé sufficiente a motivare la valutazione delle prove scritte, a condizione che la commissione abbia preventivamente stabilito criteri chiari e specifici, applicandoli poi in modo scrupoloso. La mancata suddivisione del punteggio complessivo in sub-punteggi predeterminati nella griglia di valutazione non determina l’illegittimità della procedura se i criteri sono intellegibili e coerenti con la natura della prova.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 40 unità di personale dirigente indetto dalla Regione autonoma della Sardegna. Superata la prova preselettiva, veniva esclusa dalla procedura per aver conseguito nella prima prova scritta un punteggio di 20,18/30, inferiore alla soglia di sufficienza di 21/30 prevista dal bando.
La ricorrente impugnava il provvedimento di comunicazione degli esiti e gli atti presupposti, deducendo l’erroneità e l’irragionevolezza dei giudizi di insufficienza, la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati e l’inadeguatezza motivazionale del voto numerico. Nelle more del giudizio, proponeva motivi aggiunti avverso le graduatorie definitive e la relativa rettifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo scrutinato la dedotta erroneità delle valutazioni. Richiamando il consolidato orientamento, ha ricordato che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione, trattandosi di ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore; lo scrutinio di legittimità è limitato al riscontro di elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile, come affermato da Consiglio di Stato n. 7684/2024 e n. 4670/2014.
Quanto alla doglianza relativa alla disparità di trattamento, fondata sul confronto tra gli elaborati della ricorrente e quelli di altri candidati, il Tribunale ha escluso la configurabilità di illogicità manifesta all’esito di un attento esame comparativo degli atti versati in giudizio. Ha invece dichiarato inammissibile il profilo di doglianza riferito agli elaborati di un candidato la cui esistenza era contestata dall’amministrazione e che non erano stati depositati dalla ricorrente.
Il Collegio ha poi ritenuto l’infondatezza del motivo concernente l’errata valutazione dei titoli. L’eventuale accoglimento non avrebbe arrecato alcun beneficio alla ricorrente, atteso che il punteggio per i titoli rileva solo dopo il positivo superamento delle prove scritte: la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
Da ultimo, quanto alla lamentata insufficienza motivazionale del voto numerico, il Tribunale ha richiamato il principio, già affermato da Corte Costituzionale n. 175/2011 e Adunanza Plenaria n. 7/2017, secondo cui il voto numerico, nella varietà della sua graduazione, esterna una valutazione sintetica ma adeguata del grado di idoneità del candidato. Tale adeguatezza può essere revocata in dubbio solo in caso di autovincolo della commissione a un giudizio discorsivo ovvero di mancata predeterminazione chiara dei criteri. Nel caso di specie, la commissione aveva definito con il verbale n. 1 del 17 luglio 2023 quattro criteri di valutazione, immediatamente percepibili, per ciascuno dei quali ogni commissario attribuiva un punteggio in trentesimi, procedendo poi alla media. La scelta di non suddividere il punteggio complessivo in sub-punteggi predeterminati è stata ritenuta legittima, in considerazione dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione per materie giuridiche sottoposte a quesiti a risposta sintetica.
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Nota della Redazione
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