Conferma in senso proprio e improcedibilità del ricorso contro il provvedimento originario (TAR Lombardia n. 3620 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione, in pendenza del giudizio, riapre il procedimento, acquisisce le controdeduzioni del destinatario e rinnova l’istruttoria e la ponderazione degli interessi, il provvedimento successivo costituisce atto di conferma in senso proprio e non atto meramente confermativo. Esso si sostituisce al provvedimento originario ed è dotato di autonoma efficacia lesiva, cosicché il ricorso proposto avverso il primo diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La distinzione riposa sulla sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione: solo l’atto adottato senza alcun nuovo esame della fattispecie è meramente confermativo e non impugnabile. La declaratoria di improcedibilità consegue alla idoneità dell’atto di conferma a rendere priva di utilità la pronuncia sul ricorso originario.
Il Fatto
I ricorrenti avevano presentato nel 2003 una pratica edilizia per un immobile accessorio, originariamente adibito a portico e posto auto e poi a ripostiglio. Nel marzo 2021 hanno depositato una CILA in sanatoria per una lavanderia e un locale tavernetta realizzati nel medesimo locale. Il Comune di Gemonio ha respinto l’istanza con nota del 23 luglio 2021, ritenendo la variazione d’uso non conforme.
Contro tale nota i ricorrenti hanno proposto ricorso, notificato il 22 ottobre 2021. Nelle more, il Comune ha avviato un riesame conclusosi il 24 maggio 2023 con la conferma dell’atto impugnato. Avverso questo secondo provvedimento è stato proposto autonomo ricorso, definito congiuntamente al primo all’udienza del 21 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la sorte del ricorso originario dopo l’adozione del provvedimento di conferma. Richiamando la giurisprudenza costante, il Tribunale ricorda che l’amministrazione, sulla base di una rinnovata istruttoria e di un’aggiornata motivazione, può confermare la propria precedente volizione con un atto qualificato come del tutto nuovo, sia pure a effetto confermativo.
Il criterio distintivo è individuato nella circostanza che l’atto successivo sia stato o meno preceduto da un nuovo esame della fattispecie. Come precisato da Consiglio di Stato sez. III, 16 settembre 2024, n. 7581, l’atto è meramente confermativo, e dunque non impugnabile, quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento senza nuova istruttoria né nuova motivazione. Viceversa, l’atto è di conferma in senso proprio quando interviene un riesame della situazione, con rivalutazione degli interessi e nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto.
Applicando il principio, il Collegio rileva che l’amministrazione ha riaperto il procedimento per esaminare le controdeduzioni dei ricorrenti e ha richiesto un parere al redattore del piano. All’esito di tale approfondimento ha ritenuto che non emergessero elementi atti ad annullare le procedure in precedenza esperite.
Ne deriva la qualificazione dell’atto come conferma in senso proprio: esso è autonomamente lesivo e sostituisce il provvedimento originario, rendendo inutile una pronuncia su quest’ultimo. L’eccezione di inammissibilità è pertanto fondata e il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La natura della decisione giustifica infine la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.