Conversione permesso casi speciali e protezione speciale dopo decreto Cutro (TAR Toscana n. 1463 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023, va interpretato separando le due proposizioni che lo compongono. La prima riguarda solo i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998 in corso di validità e ne regola il rinnovo per una sola volta e per un anno. La seconda, priva di riferimento testuale a quella specifica tipologia, riconosce la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro a tutti i permessi per protezione speciale in corso di validità al momento dell’entrata in vigore del decreto. La lettura opposta, sostenuta dalla circolare ministeriale n. 0050432 del 01.06.2023, discriminerebbe senza ragione i titolari di quei permessi e non è costituzionalmente orientata. Analoga convertibilità sussiste per il permesso per casi speciali ex art. 1, comma 9, d.l. n. 113/2018, la cui facoltà non risulta abrogata dalle riforme successive. È illegittimo, per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il provvedimento vincolato che ometta il preavviso di rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato dalla Questura di Firenze nel novembre 2022 con scadenza nel novembre 2024, a seguito del riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell’art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018. Nel maggio 2023 chiedeva, tramite il sistema telematico, la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.

La Questura, con decreto dell’8.09.2023 notificato in pari data, archiviava l’istanza per inammissibilità, richiamando la non convertibilità dei permessi per protezione speciale e la tardività della domanda rispetto all’entrata in vigore del decreto Cutro. Il mancato preavviso di rigetto era giustificato con la natura vincolata dell’atto. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, che tratteneva la causa in decisione all’udienza pubblica del 20 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, che denunciano la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il secondo motivo è accolto per primo: il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento. Il ricorrente non ha potuto partecipare al procedimento né prospettare osservazioni sulla disciplina intertemporale applicabile alla sua istanza.

La Corte ritiene superabile la tesi dell’amministrazione sulla natura vincolata dell’atto, perché la questione interpretativa oggetto del giudizio dimostra che lo spazio di valutazione del privato non era meramente formale. L’omesso preavviso di rigetto assume quindi rilievo autonomo di illegittimità.

Nel merito, il Collegio rileva che il diniego si fondava sull’abrogazione, ad opera del d.l. n. 20/2023 convertito con legge n. 50/2023, della convertibilità dei permessi per protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, e sulla tardività dell’istanza rispetto al 4.05.2023. Richiamando le proprie precedenti pronunce (sentenze nn. 402, 403, 487, 619 e 620 del 2024), il TAR afferma che la disposizione transitoria dell’art. 7, comma 3, consente la conversione dei permessi in corso di validità al momento della sua entrata in vigore.

Il Collegio aderisce all’orientamento di TAR Lombardia, Brescia, n. 172 del 2024 e di TAR Veneto n. 1353 del 2024: la scissione tra le due proposizioni del comma 3 è costituzionalmente orientata solo se la seconda si riferisce a tutti i permessi per protezione speciale in corso di validità, non solo a quelli a tutela della vita privata e familiare. Il diverso esito discriminerebbe i titolari di quei permessi rispetto a chi ha presentato domanda prima della riforma, per il quale l’art. 7, comma 2 mantiene il regime previgente.

Il TAR richiama inoltre la circolare ministeriale prot. 49449 del 29.05.2024, che riconosce la facoltà di conversione per i permessi rilasciati in data antecedente al 5.05.2023 e in corso di validità. Quanto alla qualificazione del titolo come permesso per casi speciali, la Corte, sulla scorta di TAR Lombardia, Brescia, n. 663 del 2024, osserva che l’art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018 prevede espressamente la convertibilità e non risulta abrogato. Il provvedimento è quindi annullato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione. La circolare contra legem è disapplicabile anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, senza necessità di caducazione e di spostamento della competenza territoriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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