Mutamento di destinazione d’uso da ripostiglio a tavernetta e carico urbanistico (TAR Lombardia n. 3619 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso di un locale accessorio in spazio destinato alla permanenza di persone integra mutamento rilevante della destinazione d’uso ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, anche in assenza di opere edilizie, e richiede il permesso di costruire perché incide sul carico urbanistico e sul calcolo degli standard. La trasformazione di un ripostiglio, garage o magazzino in vano abitabile o in locale di soggiorno non è urbanisticamente irrilevante, a prescindere dai profili igienico-sanitari di abitabilità. L’atto adottato all’esito di nuova istruttoria e di rinnovata ponderazione degli interessi costituisce conferma in senso proprio, non atto meramente confermativo, ed è autonomamente impugnabile. In presenza di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggerlo, con assorbimento delle censure relative alle altre. In materia di CILA e SCIA non operano le garanzie partecipative degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori.
Il Fatto
Nel 2003 i ricorrenti presentano al Comune una pratica edilizia per la costruzione di un immobile al confine con la proprietà di terzi, originariamente adibito a portico e posto auto e poi, con variante del 2005, a ripostiglio. Nel 2020 il locale muta utilizzazione da ripostiglio a tavernetta, con demolizione del tavolato divisorio interno, creazione di un piccolo servizio igienico e modifica delle aperture, con allaccio alla fognatura dell’abitazione principale.
Nel marzo 2021 i ricorrenti presentano una CILA in sanatoria, respinta nel luglio 2021. Il provvedimento è impugnato con un primo ricorso. Nell’ottobre 2022 il Comune avvia un riesame, concluso nel maggio 2023 con la conferma del diniego. Contro tale atto i ricorrenti propongono il ricorso deciso dalla sentenza, dolendosi del difetto di motivazione, della violazione del contraddittorio procedimentale e dei profili sostanziali del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall’amministrazione. La nota impugnata non è meramente confermativa: il Comune ha riaperto il procedimento, esaminato le controdeduzioni dei ricorrenti e richiesto un parere al redattore del piano. Sussiste quindi una conferma in senso proprio, con nuova istruttoria e rinnovata ponderazione degli interessi, come richiesto dalla giurisprudenza citata (Consiglio di Stato sez. III, 16 settembre 2024, n. 7581).
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il provvedimento è plurimotivato: si fonda tanto sull’asserito contrasto con l’art. 1.5.22.1 delle NTA del Piano delle Regole quanto sul parere pro veritate del giugno 2021. La Corte rileva una certa superficialità istruttoria, perché la versione del testo prodotta dal Comune differisce da quella pubblicata sul portale regionale. Tuttavia, la legittimità di una sola delle ragioni è sufficiente a sostenere l’atto, con assorbimento delle censure sulle altre (Consiglio di Stato sez. V, 2 settembre 2024, n. 7340).
Il secondo motivo è respinto perché la motivazione è intellegibile e il parere è espressamente richiamato. Non sussiste violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: in materia di SCIA e CILA le garanzie partecipative non vanno attivate prima dei poteri inibitori, non essendo la segnalazione un provvedimento amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 69). I ricorrenti erano comunque a conoscenza dei dubbi del Comune, comunicati nel maggio 2021, e non hanno allegato elementi che, se introdotti, avrebbero potuto mutare l’esito.
Il terzo motivo è infondato nel nucleo sostanziale. I ricorrenti hanno ammesso di aver mutato la destinazione da superficie non residenziale a residenziale accessoria. La trasformazione di un ripostiglio in locale idoneo al trattenimento di persone è urbanisticamente rilevante e comporta ampliamento della superficie residenziale, con aggravio del carico urbanistico. La giurisprudenza richiamata è costante: Consiglio di Stato sez. VII, n. 835 del 2023 e n. 954 del 2024, Consiglio di Stato sez. IV, n. 6572 del 2023, Cassazione penale, sez. III, n. 11303 del 2022. Non si applica la clausola di salvaguardia dell’art. 1.3.3 del Piano delle Regole, poiché il PGT è del 2013 e il cambio di utilizzazione è del 2020, né la deroga dell’art. 2-bis, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001, di stretta interpretazione e limitata agli interventi di demolizione e ricostruzione.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per giustificati motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.