Atto di conferma in senso proprio e onere di impugnazione della nuova (Cons. Stato n. 835 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo dipende dallo svolgimento o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. È meramente confermativo, e non impugnabile autonomamente, l’atto con cui l’amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento, senza nuova istruttoria né nuova motivazione. Ricorre invece l’atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, quando l’adozione sia preceduta da un riesame della situazione, con rivalutazione degli interessi in gioco e nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto. Ne consegue che la mancata impugnazione dell’atto di conferma in senso proprio determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso avverso il provvedimento anteriore, ormai superato.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto alla società, con ordinanza, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per immobili di sua proprietà. La società ha impugnato quel provvedimento davanti al TAR Lombardia e ha poi comunicato all’amministrazione di avervi dato esecuzione.
Un successivo sopralluogo ha accertato la permanenza di talune opere abusive. Il Comune ha quindi emanato una seconda ordinanza di demolizione, riguardante solo alcuni degli immobili indicati nella prima, e la società non l’ha impugnata. Il TAR, preso atto della mancata impugnazione, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Contro questa statuizione la società ha proposto appello, sostenendo la valenza meramente confermativa del secondo provvedimento e l’insussistenza di alcun onere di impugnativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, segnatamente Cons. Stato, Sez. II, n. 6350 del 2025, e ne fa applicazione. Il discrimine tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo è individuato nello svolgimento o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. È meramente confermativo, e non impugnabile, l’atto con cui l’amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento, senza nuova istruttoria e senza nuova motivazione.
Nel caso concreto è pacifico che la seconda ordinanza sia stata emanata previo ulteriore sopralluogo, all’esito del quale è stata accertata la permanenza di talune opere abusive. Il nuovo provvedimento ha inoltre attinto soltanto alcuni degli immobili già indicati nell’ordinanza originaria.
Da tali elementi il Consiglio di Stato desume la natura di atto di conferma in senso proprio. L’amministrazione ha compiuto una rinnovata valutazione non solo dei presupposti di fatto, per effetto del nuovo sopralluogo, ma anche delle relative ragioni giuridiche, come dimostra la limitazione dell’oggetto del provvedimento a una parte soltanto degli immobili.
Quale actum novum, la seconda ordinanza andava dunque specificamente impugnata. La società non lo ha fatto e ciò la priva di ogni interesse alla lite: nessuna utilità potrebbe ritrarre dall’annullamento del provvedimento anteriore, ormai superato da quello successivo, dovendo comunque rimuovere le opere ivi indicate. L’appello è pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.