Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 213 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della corte d’appello che liquida l’indennizzo ex legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e acquista valore di cosa giudicata ove non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c.. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. Il commissario ad acta è nominato sin d’ora per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine e non ha diritto a compenso in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La compensazione delle spese è legittima in ragione dell’elevato numero di statuizioni analoghe da eseguire, salvo il rimborso delle spese vive e del contributo unificato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, aveva accolto il ricorso di un soggetto che lamentava l’irragionevole durata di un processo e aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 1.600,00, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 450,00 per compensi e € 100,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.

Il decreto, ritualmente notificato al Ministero, non era stato opposto ed era divenuto definitivo. L’amministrazione non vi aveva dato esecuzione, così il creditore proponeva ricorso al TAR Puglia per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul titolo.

La Motivazione della Corte

Il collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto; da tale notifica è quindi decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il TAR verifica poi il rispetto della disciplina speciale dettata dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. I ricorrenti hanno inviato la dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito, il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Nessun compenso è dovuto al commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Quanto alle spese, il TAR le compensa, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6892 del 2019, secondo cui la compensazione è ammessa in considerazione dell’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire e delle obiettive difficoltà dell’amministrazione, senza che ciò incida sull’effettività della tutela. Resta comunque riconosciuto il rimborso delle spese vive successive e del contributo unificato, se versato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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