Silenzio della Soprintendenza ed esclusione del titolo tacito paesaggistico (Cons. Stato n. 836 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inutile decorso del termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 per il parere della Soprintendenza non determina la formazione di un assenso tacito, ma soltanto la decadenza dell’organo statale dal potere di vincolare l’amministrazione procedente. Il parere tardivamente espresso perde natura vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dal Comune, alla stregua degli altri elementi istruttori acquisiti. Resta ferma la causa ostativa dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004: la compatibilità paesaggistica non è concedibile in presenza di opere che abbiano creato nuove superfici utili o volumi, senza distinzione tra volume tecnico, interrato o meno. La presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 produce solo una temporanea quiescenza dell’ordine di demolizione, che torna efficace con il maturare del rigetto tacito.

Il Fatto

La società proprietaria di un immobile residenziale presenta al Comune istanze di accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, per opere realizzate senza titolo. L’ufficio comunale esprime valutazione favorevole e trasmette gli atti alla Soprintendenza per il parere vincolante, che non giunge nel termine di novanta giorni.

Ritenendo formatosi il silenzio-assenso ex art. 17-bis, comma 3, legge n. 241/1990, il Comune liquida l’indennità risarcitoria, che la società versa. Sopravvengono i rilievi della Soprintendenza sull’uso difforme dei locali interrati; seguono il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il diniego paesaggistico, il diniego di conformità edilizia e l’ordinanza di demolizione. Il TAR Sardegna respinge il ricorso; la società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale del rapporto tra termine perentorio e formazione del titolo tacito. Richiamando un proprio precedente (Cons. Stato, Sez. I, n. 1437 del 2024), esclude che l’inerzia della Soprintendenza possa valere come assenso tacito. Il decorso del termine produce la decadenza dal potere di esprimere un parere obbligatorio e vincolante, non l’equivalente dell’autorizzazione.

L’organo statale conserva la competenza istituzionale alla cura dell’interesse paesaggistico e può intervenire per offrire un contributo partecipativo, che il Comune è tenuto a valutare se non ha ancora concluso il procedimento. Nella specie il Comune ha aderito alle valutazioni tardive della Soprintendenza, fondate sui sopralluoghi che hanno accertato la creazione di volumi e superfici utili e l’uso residenziale di locali qualificati come cantine, con lati fuori terra e visibili dall’esterno.

Integra quindi la causa ostativa dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la compatibilità non è concedibile in presenza di nuove superfici o volumi, senza distinguere tra volume tecnico e altro volume, interrato o meno (Cons. Stato, Sez. II, n. 9263 e n. 5304 del 2024; n. 8848 del 2022; n. 8097 del 2023).

Il primo parere favorevole dell’ufficio comunale non vincola l’amministrazione, che può discostarsene su un più accurato esame istruttorio. Il pagamento degli oneri concessori non genera alcun affidamento legittimo, data la condizione ostativa e la rappresentazione di uno stato di fatto non rispondente al reale. Quanto all’art. 10-bis, il Comune ha dato conto delle osservazioni e le ha ritenute non pertinenti in forza del sopralluogo: nessun vulnus alle garanzie partecipative.

Sul diniego di conformità edilizia, il Collegio ribadisce che la regola urbanistica di esclusione dei volumi tecnici non può ampliare le fattispecie tassative di sanatoria paesaggistica (Cons. Stato, Sez. II, n. 1260 del 2025). L’art. 36.8 del regolamento edilizio comunale non è invocabile, mancando locali effettivamente destinati a cantine. Infine, l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, per cui il mancato avviso ex art. 7 legge n. 241/1990 non rileva (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3168 del 2025); l’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ne determina solo una temporanea quiescenza, riespandendosi l’efficacia per il rigetto tacito (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2704 del 2023). L’appello è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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